Italian court dismisses appeal on asbestos pension bonus, ruling 2003 law applies only if rights matured by Oct 2003.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Vincenzo Reina's appeal against a lower court ruling denying him a higher pension contribution increase for asbestos exposure. Reina argued that 2007 regulations extended favorable benefits to workers who requested INAIL certification in 2005, but the court held that the 2003 law required pension rights to be fully matured by October 2, 2003. Consequently, the court affirmed that Reina's late certification request and lack of prior pension eligibility meant the less favorable 1.25 coefficient applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 132 della legge n. 350 del 2003; Art. 13 della legge n. 257 del 1992: The saving clause preserves the application of the 1992 pension scheme only to insured persons who had fully matured the right to pension benefits by October 2, 2003, regardless of subsequent certification requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25045-2019 proposto da: REINA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato LUCA BENE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GUASTELLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 152/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/02/2019 R.G.N. 769/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. Oggetto Benefici amianto R.G.N.25045/2019 Cron. Rep. Ud.25/06/2024 CC RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che in parziale accoglimento della domanda di Vincenzo Reina aveva riconosciuto la maggiorazione contributiva di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 applicando il coefficiente di contribuzione dell’ 1,25 introdotto dall’art. 47 del d.l. 30.9.2003 n. 269, convertito con la legge n. 326 del 2003, invece che quello più favorevole dell’1,50 originariamente previsto e chiesto. 1.1.
Il giudice di appello ha ritenuto che la disposizione più favorevole di cui alla legge n. 257 del 1992 trovasse applicazione a tutti coloro che alla data del 2.10.2003 avessero maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per ottenere la prestazione pensionistica, anche se non ancora richiesta. Ha ricordato che con l’art. 3 comma 122 della legge 24.12.2003 n. 350 era stato chiarito che la disciplina più favorevole si applicava anche a coloro che prima del 2.10.2003 avessero ottenuto o anche solo chiesto all’INAIL la certificazione dell’esposizione all’amianto e che tuttavia, q uando come nella specie la certificazione sia stata chiesta dopo tale data, (esattamente il 9 giugno 2005), trovava applica zione la disciplina meno favorevole prevista dall’art. 47 citato.
Inoltre, ha sottolineato che la centrale termoelettrica Enel di Brindisi, presso la quale il lavoratore prestava servizio, non rientrava tra quelle indicate negli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro (il c.d. Protocollo Guerrini).
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Vincenzo Reina con un unico motivo al quale l’ INPS ha resistito con tempestivo controricorso. RITENUTO CHE 3. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione della legge n. 247 del 2007 e del successivo decreto di attuazione, D.M. n. 110 del 2008 in relazione all’ art. 360 primo comma n.3 c.p.c. e si deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto non applicabile il coefficiente dell'1,50 % ai fini dell'accesso anticipato alla pensione. 3.1. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che nel 2007 erano intervenute disposizioni che avevano esteso i benefici di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 in favore dei titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore il 1.1.2008 e che avevano svolto attività con esposizione all’amianto in aziende interessate da atti di indirizza emanati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 3.2.
Sostiene di aver provato di aver presentato domanda all’INAIL il 9.6.2005 e che, successivamente, il 27.4.2009, aveva chiesto all’INAIL il riesame. 3.3. Rileva che l’esposizione era stata provata dall’atto di indirizzo c.d. Guerrini,applicabile anche al ricorrente in servizio presso la centrale termoelettrica dell’Enel di Brindisi ed inoltre che al suo caso trovavaapplicazione la disciplina del 2007 a tteso che in data 15 giugno 2005 era stato chiesto il riconoscimento dell’esposizione.
4. Il ricorso è infondato. 4.1. Questa Corte, con orientamento che deve essere confermato, ha ritenuto che in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3 comma 132 della legge n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella legge n. 326 del 2003, ha fatto salva l'applicabilità della precedente normativa di cui all'art. 13 della legge n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art.
13. La clausola di salvezza concerne quindi tutti gli assicurati che a quella data abbiano maturato il diritto a pensione, seppure per effetto della rivalutazione contributiva prevista dall'articolo da ultimo citato (cfr.Cass. 19/12/2018 n. 32282) ed a quella data deve essere stata presentata la domanda all’INAIL per la certificazione dell'esposizione all'amianto(cfr. Cass. 24/01/2022 n. 2007). 4.2. Nel caso in esame la Corte di appello, uniformandosi ai principi sopra esposti, ha accertato che alla data del 2.10.2003 il ricorrente non aveva maturato i requisiti della pensione neppure per effetto dell’applicazione dei benefici ed inoltre a quella data non aveva neppure presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’INAIL. (domanda del 9 giugno 2005).
Inoltre, con accertamento di fatto in questa sede incensurabile, la Corte di merito ha verificato che la centrale termoelettrica Enel di Brindisi presso cui aveva lavorato il ricorrente non rientrava tra quelle indicate negli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro e comunque la certificazione dell'Inail concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, rileva come mezzo di prova ai fini del beneficio e non anche per procrastinare l’applicazione del più favorevole regime di rivalutazione.
5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev