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Decreto — n. 22590/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 22590/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Carmela Armeli Iapichino, had filed a decree against INPS but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on a proposed settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal proposed settlement procedure forty day deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure spese di esecuzione addebito di tasse assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 152, disp. att. cod. proc. civ.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizione per l’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizione per l’esonero ex art.
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizione per l’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22908/2022 R.G. proposto da : ARMELI IAPICHINO CARMELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO (MCLFBA70E11H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato MICALI FRANCESCO (MCLFNC66P15F158O) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARUSO SEBASTIANO (CRSSST60L27E463R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U), PREDEN SERGIO (PRDSRG72L16H501O), PATTERI ANTONELLA (PTTNNL60E49D665K), GIANNICO GIUSEPPINA (GNNGPP70B67D883T) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PATTI n.356/2022 depositata il 10/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizione per l’esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Co