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Ordinanza — n. 22516/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming public fund seniority bonus is invalid TFR, upholding lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22516/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by an employee against a second-instance judgment that denied him an additional seniority bonus. The lower courts ruled this bonus constituted an invalid termination payment (TFR) because it violated mandatory statutory limits on such payments. The Supreme Court affirmed this interpretation, stating the internal regulation correctly defined the bonus as a termination-related allowance rather than a standard salary component.

Regesto Legislator

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Art. 4 co. 11 L. 297/1982; Art. 2120 c.c.: The court holds that an additional seniority bonus paid upon termination of employment with a public economic entity constitutes a termination payment (TFR) and is therefore null if it exceeds the statutory limits imposed by law.

Parole chiave

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termination payment limits public economic entity seniority bonus validity mandatory statutory law labor contract termination indennità di anzianità elargizione per giubileo accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 4 co. 11 L. 297/1982
60 del Regolamento del personale dell'Istituto; la Corte territoriale ha ritenuto che tale indennità costituisse trattamento aggiuntivo di fine rapporto rispetto a quello previsto per legge e, in quanto tale nullo in ragione del disposto dell’art. 4, co.
Art. 2120 c.c.
aggiuntivo e, conseguentemente, contrario alla disciplina imperativa di cui all’art. 2120 c.c. come modificato dalla legge n.
Art. 60 Regolamento del personale I.R.C.A.C.
297; la violazione degli artt.1362, 1363 e 1367 cc, in relazione all’art. 60 del Regolamento del personale I.R.C.A.C., come modificato e integrato dalla deliberazione n.
Art. 92 c.p.c.
art. 92 c.p
art. 118 disp. att. c.p
10163, che questo Collegio condivide ed i cui argomenti sono da aversi qui per richiamati, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
art. 2120 c.c
aggiuntivo e, conseguentemente, contrario alla disciplina imperativa di cui all’art. 2120 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27 aprile 2023, n. 11154
il ricorso non è fondato e si richiamano, al riguardo, le argomentazioni di cui a Cass. 27 aprile 2023, n. 11154; Cass.
Cass. 26 aprile 2023, n. 11012
11154; Cass. 26 aprile 2023, n. 11012; Cass.
Cass. 16 aprile 2021, n. 10163
11012; Cass. 16 aprile 2021, n. 10163, che questo Collegio condivide ed i cui argomenti sono da aversi qui per richiamati, anche ai sensi dell’art.
Cass. 4 luglio 2011, n. 14542
Cass. 27 settembre 2002, n. 14023
14542), essendo sindacabile in tale sede la sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 27 settembre 2002, n. 14023;
Cass. 31 agosto 2020, n. 18128
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Testo completo

ABRUZZO GAETANO LUIGI, rappresentato e difeso dall’Avv. MASSIMILIANO MARINELLI, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ANDREA COSTANZO in Roma, Largo Antonelli 10; -ricorrente - ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE (IRCAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. SALVATORE PENSABENE LIONTI ed elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio 37, presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE FURITANO; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1218/2017, depositata il 4.1.2018, NRG 280/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/5/2024 dal Consigliere Roberto Belle’. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado ed in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (di seguito I.R.C.A.C.), ha rigettato la domanda con cui Gaetano Luigi Abruzzo aveva chiesto gli fosse corrisposta l'indennità aggiuntiva di anzianità prevista dall'art. 60 del Regolamento del personale dell'Istituto; la Corte territoriale ha ritenuto che tale indennità costituisse trattamento aggiuntivo di fine rapporto rispetto a quello previsto per legge e, in quanto tale nullo in ragione del disposto dell’art. 4, co. 11, della L. n. 297 del 1982;

2. avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Gaetano Luigi Abruzzo affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’I.R.C.A.C.; è in atti memoria del controricorrente; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 4 co. 5 e co. 11 della legge 29 maggio 1982 n. 297; la violazione degli artt.1362, 1363 e 1367 cc, in relazione all’art. 60 del Regolamento del personale I.R.C.A.C., come modificato e integrato dalla deliberazione n. 4252 del 25 ottobre 1990 la violazione dell’art. 12 co. 3 della legge n. 153 del 1969, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., lamentando, sul presupposto della equiparazione del Regolamento del personale di un ente pubblico economico (quale l’I.R.C.A.C.) ad un contratto collettivo nazionale, l’errata interpretazione dell’art. 60 del predetto Regolamento evidenziando che l’indennità ivi prevista, con diversa finalità, costituiva un qualcosa di ulteriore e diverso rispetto al trattamento di fine rapporto ed il riferimento ad esso era stato svolto esclusivamente quale parametro di quantificazione dell’indennità medesima; con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. , perché il riconoscimento, per oltre un ventennio, da parte dell’Istituto, di un trattamento economico non dovuto avrebbe dovuto i giudici di seconde cure quanto meno a compensare le spese di lite;

2. il ricorso non è fondato e si richiamano, al riguardo, le argomentazioni di cui a Cass. 27 aprile 2023, n. 11154; Cass. 26 aprile 2023, n. 11012; Cass. 16 aprile 2021, n. 10163, che questo Collegio condivide ed i cui argomenti sono da aversi qui per richiamati, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

3. in ordine al primo motivo, come già statuito con i precedenti indicati, va del resto ritenuta corretta la interpretazione offerta della disposizione regolamentare interna (art. 60 Reg.) rubricata “indennità di anzianità” e che, secondo i giudici di secondo grado, in considerazione del tenore letterale della norma e della intima connessione esistente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione della indennità stessa è da ritenere un T.F.R. aggiuntivo e, conseguentemente, contrario alla disciplina imperativa di cui all’art. 2120 c.c. come modificato dalla legge n. 297/82; né si ritengono allegate o sono ravvisabili specifiche ragioni per discostarsi da tale orientamento interpretativo;

4. il secondo motivo è, infine, anche esso infondato; la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio di soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo di chi si dolga di ciò, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 4 luglio 2011, n. 14542), essendo sindacabile in tale sede la sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 27 settembre 2002, n. 14023;

Cass. 31 agosto 2020, n. 18128); nella fattispecie, i giudici del merito hanno ritenuto di applicare, nella determinazione delle spese di lite, il principio della soccombenza, non reputando evidentemente sussistere i presupposti per pervenire ad una loro compensazione totale o parziale secondo i criteri di cui all’art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis; si tratta, anche in questo caso, di una valutazione espressione di un potere discrezionale e che sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità come sopra evidenziato;

5. alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

6. le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma de