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Ordinanza — n. 22508/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rejects appeal on fake labor placement, ruling third-party payments do not offset employer debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22508/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed Cotral S.P.A.'s appeal against a lower court ruling that confirmed a labor relationship with Gianluca Gizzi. The court held that payments made by a third party, Cometa S.r.l., could not offset the debt owed by the actual employer, Cotral. Consequently, the court reaffirmed that only payments from the fictitious employer or the actual employer themselves can liberate the debt under the relevant labor laws.

Regesto Legislator

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Art. 1 legge n. 1369 del 1960; artt. 29 comma 3bis e 27 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003; art. 1180 c.c.: Third-party payments made to a worker in a fake labor placement scenario do not have liberatory effect against the debt owed by the fictitious employer.

Parole chiave

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fake labor placement third party payments liberatory effect fictitious employer labor law debt non-genuine contract offsetting payments retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 legge n. 1369 del 1960
380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs.
Art. 29 comma 3bis d.lgs. n. 276 del 2003
2990 del 2018, relativa ad una fattispecie di appalto non genuino, comparabile a quella oggetto di causa, hanno statuito che l’art. 29, comma 3bis, il quale rinvia all’art.
Art. 27 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003
29, comma 3bis, il quale rinvia all’art. 27, comma 2, del d.lgs.
Art. 1180 comma 1 c.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
12 Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 2990 del 2018
Cass. n. 24 del 2024
Cass. n. 868 del 2024
Cass. n. 33658 del 2022
Cass. n. 27988 del 2021
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15992-2020 proposto da: COTRAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GIZZI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 147/A, presso lo studio dell'avvocato ALDO SIPALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO SCHIAVI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4400/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 3797/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO. Oggetto Interposizione fittizia manodopera – obbligo retributivo R.G.N.15992/2020 Cron. Rep. Ud.02/07/2024 CC Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello della Cotral spa, Compagnia Trasporti Laziali spa, confermando la sentenza di primo grado che con cui era stata rigettata l’opposizione della società al decreto ingiuntivo (n. 1367/2014) emesso su ricorso di Gianluca Gizzi per l’importo di euro 64.173,32.

2. La Corte territoriale ha premesso che il credito oggetto del decreto ingiuntivo aveva titolo nella sentenza parziale pronunciata dal Tribunale di Frosinone (n. 1427/2010), in separato procedimento, che, sul presupposto della non genuinità dell’appalto, aveva dichiarato costituito tra il Gizzi e la Cotral spa un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dall’1.1.2000, ai sensi degli artt. 27, primo coma, e 29, comma 3bis, del d.lgs. n. 276 del 2003. Ha accertato che la società non aveva ottemperato all’ordine di ripristino del rapporto, nonostante la messa in mora effettuata dal Gizzi, e che era pertanto tenuta al pagamento delle retribuzioni; ha escluso che i pagamenti eseguiti in favore del Gizzi dalla società Cometa s.r.l., subentrata nel medesimo appalto e alle cui dipendenze il predetto aveva lavorato dal 2008, potessero avere incidenza liberatoria, ai sensi dell’art. 1180, comma 1, c.c.

3. Avverso la sentenza Cotral spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Gianluca Gizzi ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1, legge n. 1369 del 1960, degli artt. 29, comma 3bis, e 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art.1180 c.c., per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione di aliunde percptumin relazione ai compensi percepiti dal Gizzi nel periodo oggetto di ingiunzione, o meglio, per aver negato l’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dalla Cometa s.r.l. in favore del Gizzi.

6. Il motivo è infondato, come già statuito da questa Corte in controversie di analogo tenore proposte su ricorso della Cotral spa per motivi sovrapponibili a quello in esame (v. Cass. n. 1036 del 2024; n. 868 del 2024; n. 33658 del 2022; n. 27988 del 2021).

7. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 2990 del 2018, relativa ad una fattispecie di appalto non genuino, comparabile a quella oggetto di causa, hanno statuito che l’art. 29, comma 3bis, il quale rinvia all’art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 (secondo cui "tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata") “consente, in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'incidenza liberatoria dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi (ai sensi dell'art. 1180, comma 1, c.c.) ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, pagamenti effettuati a vantaggio del soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione” (sentenza, p. 18, penultimo cpv.).8.

L’efficacia liberatoria, in base alle disposizioni richiamate, può essere riconosciuta unicamente ai pagamenti eseguiti dal datore di lavoro fittizio (somministratore in ipotesi di somministrazione irregolare o appaltatore in caso di appalto non genuino) ma non da soggetti terzi, come nella specie la Cometa s.r.l., che compensino una prestazione resa dal dipendente nel loro esclusivo interesse.

9. Come affermato nei precedenti sopra richiamati, relativi al contenzioso Cotral spa, la disposizione di cui all’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, a cui rinvia l’art. 29, comma 3bis, si riferisce evidentemente ai "pagamenti" effettuati dal soggetto somministratore o appaltatore rispetto al quale è stata accertata la somministrazione irregolare ovvero l'appalto illecito e non ai pagamenti effettuati dal qualsiasi altro datore di lavoro che abbia retribuito il dipendente in adempimento di una obbligazione propria, restando irrilevanti, stante l'inoperatività del principio della compensatio lucri cum damno, le somme eventualmente percepite dal lavoratore per rapporti di lavoro diversi da quello con il soggetto appaltatore che era parte dell'appalto dichiarato illecito.

10. La pretesa della ricorrente di detrarre dall'importo dovuto a titolo di retribuzioni le somme percepite per il lavoro prestato dal lavoratore alle dipendenze di altro datore di lavoro è, come ritenuto dalla Corte territoriale, infondata. Dal che discende il rigetto del ricorso.

11. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 12 Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ