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Decreto — n. 22504/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22504/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22504/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5835/2021 R.G. proposto da: GEROLAMO MAURO SALVATORE SATTA e FRANCESCA PAOLA ROICH, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Gian Comita Ragnedda con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro MARIA VITALIA CAPPAI e GIOVANNA CAPPAI, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dall’avvocato Stefano Pilo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 27/2020 emessa da Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22504/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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determinazione dei compensi spese di assistenza onorari legali rimborso delle spese restituzione dell'assistenza sociale spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5835/2021 R.G. proposto da: GEROLAMO MAURO SALVATORE SATTA e FRANCESCA PAOLA ROICH, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Gian Comita Ragnedda con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro MARIA VITALIA CAPPAI e GIOVANNA CAPPAI, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dall’avvocato Stefano Pilo con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 27/2020 emessa da Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de