Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22460/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to applicant's formal waiver of decision request.

Numero d'incarto Decreto — n. 22460/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period. The appellant, Santoro Felice, had previously submitted a proposal for settlement which was communicated to the opposing party, the National Institute for Social Security. The Court ruled that the appellant's silence after receiving the communication constituted a formal waiver of the right to a ruling, thereby terminating the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term following a proposal for settlement constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of decision procedural extinction settlement proposal statutory time limit Italian civil procedure prestazioni d'invalidità dell'assicurato mantenimento della previdenza sospensione della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
662/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in ragione della rituale presentazione della dichiarazione ex art.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in ragione della rituale presentazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già vagliata dalla Corte d’appello;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in ragione della rituale presentazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già vagliata dalla Corte d’appello;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO Sul ricorso 588-2024, proposto da SANTORO FELICE, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NICOLA FAMIGLIETTI, domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto controricorrente Avverso la sentenza n. 1219 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 20 giugno 2023, nella causa iscritta al n. 662/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate irripetibili, in ragione della rituale presentazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già vagliata dalla Corte d’appello;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio edichiara irripetibili le spese. Rom