Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days of silence by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal. The material facts show the appellants remained silent after the court's communication, leading to a procedural abandonment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the costs to be shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the equitable sharing of litigation costs.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25295/2020 R.G. proposto da : BRANCA GIOVANNI, CIONCOLINI SILVIA, CHIOMENTO PATRIZIA, MACCIO' FEDERICA, MURIALDO MAURO, ROSSI MARCO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato NASUTI ROBERTO -ricorrenti- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE N 2 SAVONESE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO, 1, presso lo studio dell’avvocato MARMORATO GIANLUCA che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.158/2020 depositata il 27/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate fra le parti in ragione della novità e complessità della questione giuridica, sulla quale questa Corte ha pronunciato solo in pendenza del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,il 30/07/202