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Ordinanza — n. 22335/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of substantive reasoning in labor dispute judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22335/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's judgment suffered from a mere apparent motivation rather than a substantive lack of reasoning. While the appellant argued for retroactive dismissal due to alleged retaliatory firing, the court found the lower court's decision on labor disputes sufficiently reasoned. Consequently, the court held that the appeal failed to demonstrate a constitutional violation of the duty to motivate the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 12 c.c.: The appeal is inadmissible if the judgment contains only apparent motivation, as the court must find a substantive lack of reasoning within the text itself without comparing it to case facts.

Parole chiave

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apparent motivation duty to motivate substantive reasoning labor dispute retaliatory dismissal constitutional review cassation appeal indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 12 c.c.
134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Art. 54 d.l. n. 83/2012
5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l.
Art. 134/2012
art. 2 d.lgs. n. 23/2015
Adìva il Tribunale di Reggio Emilia per ottenere l’accertamento della ritorsività del licenziamento con la conseguente tutela reintegratoria di cui all’art. 2 d.lgs. n. 23/2015 o, in subordine, la tutela risarcitoria di cui all’art.
art. 116 Cost
Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 1093/1947
Quest'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).
Cass. sez. un. n. 8053/2014
Cass. n. 4448/2014
Cass. n. 22232/2016
Cass. ord. n. 14297/2017
Cass. ord. n. 14297/2017).
Cass. sez. un. n. 13977/2019
sez. un. n. 1093/1947
sez. un. n. 8053/2014
sez. un. n. 8053/2014; Cass.
sez. un. n. 22232/2016
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12204/2021r.g., proposto da Carboni Racing Pigeons di Carboni Eros C. sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paci. ricorrente contro Bute Julian, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Arlotti. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 425/2020 pubblicata in data 23/10/2020, n.r.g. 652/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/06/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.- Julian Bute aveva lavorato per la s.a.s. di Carboni Eros dall’01/09/2015 con qualifica di operaio e mansioni di custode di animali, inquadrato nel 5^ livello ccnl commercio e terziario. Assumeva che il contratto era stato stipulato formalmente come un part timedi 16 ore settimanali, ma le parti avevano concordato che egli avrebbe OGGETTO: licenziamento ritorsivo - conseguenze -motivazione della sentenza - sindacabilità -limiti lavorato a tempo pieno a fronte di una retribuzione netta di euro 1.400,00 mensili, un alloggio e la possibilità di ricoverare ed accudire circa quaranta colombi da competizione che egli si sarebbe potuto portare dalla Romania.

Deduceva di avere di fatto lavorato sempre circa tredici/quattordici ore al giorno. Aggiungeva che, a seguito del parziale pagamento della retribuzione concordata, egli aveva intimato mediante il sindacato il pagamento del dovuto ed il Carboni, in via ritorsiva, aveva imbastito una contestazione disciplinare culminata nel licenziamento per giusta causa del 14/02/2017. Adìva il Tribunale di Reggio Emilia per ottenere l’accertamento della ritorsività del licenziamento con la conseguente tutela reintegratoria di cui all’art. 2 d.lgs. n. 23/2015 o, in subordine, la tutela risarcitoria di cui all’art. 3 d.lgs. cit., nonché la condanna della società al pagamento delle differenze retributive pari alla complessiva somma di euro 52.310,89 per lavoro supplementare e straordinario, ed euro 3.633,33 per incidenza dello stesso sul t.f.r. 2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, il Tribunale accoglieva in parte la domanda relativa alle differenze retributive, ritenendo provato un orario di lavoro settimanale di quaranta ore per l’intero periodo e riconoscendo le conseguenti differenze retributive.

Quanto al licenziamento riteneva non provata la natura ritorsiva, ma insussistente la giusta causa e pertanto riconosceva l’indennità risarcitoria liquidata in misura pari a due mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla società; accoglieva invece quello proposto dal lavoratore, dichiarava nullo il licenziamento perché ritorsivo, ordinava la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannava la società al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (pari ad euro 1.728,73 lordi mensili) a decorrere dal licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, nonché alla relativa regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:a) il ragionamento seguito dal Tribunale è di tipo presuntivo e va condiviso;

b) l’unico dato certo e documentalmente provato è il numero degli anelli richiesti nel periodo oggetto di causa, da cui si può inferire il numero dei piccioni normalmente impiegati dalla società ed il tempo necessario per prendersene cura;

c) tramite l’ordine di esibizione nei confronti del Gruppo Colombofilo “Tricolore” è emerso che gli anelli richiesti (che corrispondono ai colombi novelli che si aggiungono a quelli adulti già presenti nelle colombaie) sono in linea con i numeri esposti dal ricorrente, ossia 500 anelli nel 2014, 500 anelli nel 2015, 620 anelli nel 2016, 420 anelli nel 2017;

d) la conclusione cui è pervenuto il Tribunale – 40 ore settimanali in luogo delle pattuite 16 –è corroborata da altri elementi;

e) in primo luogo è pacifico che il Bute sia stato assunto per sostituire il sig. Filimon per svolgere le medesime mansioni e che il Filimon era stato regolarizzato con un contratto di lavoro di 40 ore settimanali (doc. 19 fascicolo del ricorrente di primo grado);

f) la società non ha dedotto alcuna valida ragione che consentisse al Bute di svolgere il medesimo lavoro del Filimon in appena 16 ore settimanali;

g) la testimone escussa, che ha dichiarato di svolgere mansioni in parte analoghe e a quelle del Bute, ha dichiarato di lavorare sei giorni su sette per cinque ore al giorno, con un orario complessivo di 30 ore settimanali e dunque non può revocarsi in dubbio che il Bute svolgesse 40 ore settimanali;

h) per contestare questo ragionamento presuntivo del Tribunale la società si è limitata ad allegare fatti nuovi come tali inammissibili e comunque indimostrati, che pertanto non possono essere presi in considerazione;

i) con riguardo alle differenze retributive riconosciute dal Tribunale, non vi è alcuna contestazione della società appellante;

j) con riguardo al licenziamento, sono pacifici alcuni fatti:- il lavoratore era stato contattato da Carboni Eros che gli aveva proposto l’assunzione con contratto di lavoro di 40 ore settimanali su cinque giorni, con stipendio netto di euro 1.400,00 mensili e l’alloggio in comodato gratuito; - il Bute aveva risposto di essere interessato, ma di non poter lasciare incustoditi i propri 44 colombi che aveva in Romania, al che il Carboni lo aveva autorizzato espressamente a portarli con sé e a custodirli presso la sede aziendale; - il Bute aveva fruito di un periodo di ferie dal 29/12/2016 e al ritorno in data 13/01/2017 la società gli aveva chiesto di sottoscrivere una dichiarazione con cui affermava di aver ricevuto regolarmente tutte le spettanze lavorative; - in tale circostanza Carboni Eros gli aveva detto che se non avesse firmato avrebbe provveduto a licenziarlo; - il Bute si era allora rivolto al sindacato FISASCAT - CISL Emilia Centrale, che, con comunicazione del 17/01/2017, aveva richiesto le spettanze dovute e le differenze retributive per il lavoro straordinario svolto; - con missiva del 13/01/2017 e ricevuta dal lavoratore il 24/01/2017, la società aveva richiesto la liberazione della colombaia concessa in godimento al Bute e la sottoscrizione della predetta dichiarazione; - a tanto il Bute dava riscontro tramite il sindacato con PEC del 26/01/2017, con cui si era dichiarato pronto a riprendere in qualunque momento il lavoro; - ciononostante con lettera datata 23/01/2017 gli era stata mossa contestazione disciplinare, con cui gli erano stati addebitati la sottoscrizione della missiva del 17/01/2017, in cui vi era l’affermazione non veritiera della mancata percezione delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2016 e la 13^ mensilità del 2016; il mancato pagamento del canone di locazione dell’alloggio; la mancata liberazione della colombaia;

k) dal succedersi di queste circostanze si evince il carattere ritorsivo del licenziamento, intimato per essersi il Bute rifiutato di firmare la liberatoria e per essersi rivolto al sindacato per le proprie rivendicazioni retributive; gli altri addebiti sono vere e proprie “invenzioni” del Carboni, atteso che non vi era alcun canone di locazione da pagare atteso che il godimento dell’alloggio era stato concesso in comodato gratuito (circostanza dedotta dal lavoratore e non contestata dalla società), né vi era occupazione abusiva di colombaia, atteso che la sua occupazione era stata espressamente autorizzata dal Carboni (circostanza dedotta dal lavoratore e non contestata dalla società);

l) quindi, contrariamente all’assunto del Tribunale, vi è la prova della ritorsività del licenziamento; m)anche l’elevazione di contestazioni infondate e pretestuose è essa stessa indice emblematico della ritorsività del recesso datoriale;

n) una volta acclarata la palmare insussistenza della giusta causa di licenziamento, lo stesso non può che essere qualificato come illegittima reazione datoriale alle richieste del lavoratore;

o) ai fini della tutela ex art. 2 d.lgs. n. 23/2015 è incontestato l’ammontare dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. per l’orario di 40 ore settimanali, come pari ad euro 1.728,73. 4.- Avverso tale sentenza Carboni Racing Pigeons di Carboni Eros C. sasha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 5.-Bute Julian ha resistito con controricorso. 6.-La società ricorrente ha depositato memoria. 7.-Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) , c.p.c. la ricorrente lamenta “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” per avere la Corte territoriale erroneamente individuato il numero dei colombi affidati al sig.

Bute. Il motivo è inammissibile in relazione alla “contraddittoria motivazione”, vizio ormai espunto dal nostro ordinamento. In relazione alla censura di “omessa o insufficiente” motivazione il motivo è parimenti inammissibile in primo luogo laddove la società ricorrente si duole dell’enorme numero di ore di lavoro straordinario riconosciuto dalla Corte d’Appello, mentre è stato riconosciuto l’orario di 40 ore settimanali, quindi il lavoro supplementare rispetto al contratto di part time e non il lavoro straordinario. Sotto questo profilo la censura difetta di pertinenza rispetto al decisum.

Per il resto, contrariamente all’assunto della ricorrente, la motivazione è stata ampiamente articolata e idonea a giustificare il convincimento, partendo da dati risultati all’esito della produzione documentale in ottemperanza ad un ordine di esibizione disposto dal Tribunale. Quindi non solo la motivazione sussiste (e dunque non è stata affatto omessa), ma è ampiamente sufficiente a rispettare il c.d. minimo costituzionale. Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

Quest'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947). Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016;

Cass. ord. n. 14297/2017). La riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.13977/2019). Del tutto inammissibili sono le ulteriori deduzioni della ricorrente, volte a sottoporre all’attenzione di questa Corte elementi di fatto (le caratteristiche delle strutture in cui sono alloggiati i colombi; le qualità degli animali in questione; il numero degli anelli acquistati), la cui valutazione è riservata al giudice di merito e quindi è interdetta in sede di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi