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Decreto — n. 22333/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings by default.

Numero d'incarto Decreto — n. 22333/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for summary settlement. The appellant, Vitillo Antonella, had not responded to the court's proposal to define the judgment, while the appellee, Comune Ariano Irpino, did not contest the procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and the mutual offset of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for summary settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal summary settlement proposal forty-day deadline extinction of proceedings mutual offset of costs ripetibili dell'avvocato spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente ed il ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente ed il ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19947/2020 R.G. proposto da : VITILLO ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA PIETRA 68, presso lo studio dell’avvocato MARENGHI GHERARDO MARIA che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARENGHI ENZO MARIA -ricorrente- contro COMUNE ARIANO IRPINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PENNETTA DONATO -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5166/2019 depositata il 28/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente ed il ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dell’inammissibilità di entrambi i ricorsi

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,il 30/07/2024