Court suspends labor law appeal due to debt repayment plan under Law 197/2022 suspension clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the ongoing appeal regarding labor law violations and debt collection. The parties argued over the admissibility of the appeal and the validity of the debt amount, but the primary focus shifted to a new request for suspension. The court granted the suspension because the appellant successfully demonstrated adherence to a specific debt repayment plan under Law 197/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 236 della legge n. 197 del 2022; The court must suspend a pending judgment if the debtor formally requests it and provides evidence of adherence to a debt repayment plan under the simplified collection procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 3110-2020 proposto da: DEGENNARO DANIELE GIULIO, ALBERGHI BARI S.R.L. (già NICOLAUS HOTELS GESTIONI BARI S.R.L., già DE.GE.CO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso ALFREDI PLACIDI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI VITTORIO NARDELLI; -ricorrenti - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI BARI, già DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI BARI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
Oggetto Opposizione ordinanza ingiunzione R.G.N.3110/2020 Cron. Rep. Ud.19/06/2024 CC -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2171/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/12/2018 R.G.N. 1593/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. con ricorso, depositato il 15.12.2000, Daniele Giulio Degennaro, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della DE.GE.CO S.r.l., poi trasformatasi in S.r.l. Nicolaus Hotels Gestioni Bari e successivamente in ALBERGHI BARI s.r.l., proponeva opposizione contro l'ordinanza n. 10429 del 17 novembre 2000, con la quale il Ministero del Lavoro -Direzione Provinciale del Lavoro di Bari aveva contestato violazioni della normativa in materia di assunzione di lavoratori, in particolare per avere omesso di comunicare, entro il primo giorno non festivo successivo, alla competente S.C.I.C.A. l'assunzione di manodopera per l'esecuzione di servizi speciali di durata non superiore ad un giorno (L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 3); con ingiunzione di pagamento al Degennaro, quale autore materiale delle violazioni, e alla società, quale obbligata in solido, della complessiva somma di L. 8.020.064.500 (pari ad Euro 4.142.017,64); il Tribunale di Bari, con sentenza n. 12120 del 2005, respingeva l’opposizione;
2. avverso tale sentenza, le parti soccombenti proponevano appello alla Corte territoriale che, con sentenza n. 308 del 2007, annullava l’ordinanza ingiunzione;contro tale pronuncia ricorrevano per cassazione in via principale il Ministero del Lavoro e, in via incidentale, il Degennaro;
3. quest’ultimo, in proprio e nella qualità,sempre nei confronti della sentenza del Tribunale di Bari proponeva contestualmente ricorso per cassazione;
4. i tre ricorsi venivano riuniti da questa Corte che, con sentenza n. 18555 del 2009, tra l’altro, cassava la sentenza del Tribunale di Bari n. 12120/2005 in relazione al motivo accolto e rinviava al Tribunale di Bari -altro giudice - anche per le spese; 5.riassunto il giudizio, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1446 del 2015, accogliendo in parte l’originaria opposizione, dichiarava il Degennaro e la società tenuti a corrispondere, in via solidale, la minor somma di euro 334.666,00 per le violazioni accertate con riferimento al periodo 12.5.1998 –26.10.1998; 6.la Corte di Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Degennaro e dalla ALBERGHI BARI s.r.l. nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari; ha ritenuto che la sentenza del giudice di rinvio fosse impugnabile solo con ricorso per cassazione e, in ogni caso, ha considerato infondato il gravame anche nel merito;
7. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti affidandosi a due motivi; ha resistito l’Amministrazione intimata con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE1.con atto depositato in via telematica, la parte ricorrente ha presentato “istanza di sospensione ex art. 1, comma 236 l. n. 197/2022”, deducendo che, nelle more del giudizio di cassazione, è stata emessa “CARTELLA DI PAGAMENTO N.014 2020 00031432 31 001 in relazione alla quale è stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 16/03/2023 prot. n. W-2023031603514986 (c.d. rottamazione quater”) ai sensi e per gli effetti dell’art.1 commi da 231 a 252 della legge nr.197/2022”; che “con provvedimento del 25 luglio 2023 (All.1) l’Agenzia delle entrate ha comunicato le somme dovute in esecuzione dell’accoglimento della dichiarazione di adesione” e che “ad oggi sono stati effettuati i primi 4 pagamenti previsti dal piano rateale”, come da documenti pure depositati; ha chiesto, dunque, che la Corte adita “voglia sospendere il presente processo ai sensi dell’art.1 comma 236 della legge n. 197/2022 con rinvio dell’udienza a nuovo ruolo e, comunque, ad una data successiva al 30 novembre 2027, data prevista per l’ultimo pagamento e, successivamente, dichiararne l’estinzione a seguito della verifica dell’esatto pagamento di quanto dovuto”;
2. l'art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che nella domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione “il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”; non essendo emerse ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di sospensione del giudizio, opportunamente documentata, il presente giudizio va sospeso e la causa va rinviata a nuovo ruoloper verificare l’esito della procedura di cui all’art. 1, comma 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit. (ex multis, Cass. n. 14430 del 2024;
Cass. n. 14088 del 2024; Cass. n. 7639 del 2024);
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo