Decreto — n. 22301/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21290/2023 R.G. proposto da : BUONVENTO CAFFE’ SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA CARLO TORRE 2/C DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DEL CIAMPO MARIATERESA (DLCMTR80S49A783Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO BENEVENTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato PONTONE MICHELE (PNTMHL62S25F839G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRASCONA' LORELLA (FRSLLL64M69C351Q) -controricorrente- nonchè contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1253/2023 depositata il 24/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22301/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BUONVENTO CAFFE’ SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA CARLO TORRE 2/C DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DEL CIAMPO MARIATERESA (DLCMTR80S49A783Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO BENEVENTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato PONTONE MICHELE (PNTMHL62S25F839G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRASCONA' LORELLA (FRSLLL64M69C351Q) -controricorrente- nonchè contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1253/2023 depositata il 24/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21290/2023 R.G. proposto da : BUONVENTO CAFFE’ SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA CARLO TORRE 2/C DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DEL CIAMPO MARIATERESA (DLCMTR80S49A783Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO BENEVENTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato PONTONE MICHELE (PNTMHL62S25F839G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRASCONA' LORELLA (FRSLLL64M69C351Q) -controricorrente- nonchè contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1253/2023 depositata il 24/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli ac