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Ordinanza — n. 22227/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows INPS appeal, ruling that premature invalidity pensions must follow general life expectancy age increase rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22227/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted early retirement based on a specific 'window' mechanism. The INPS argued the lower court failed to apply the general statutory requirement to increase retirement age based on life expectancy for invalidity pensions. The court agreed, citing precedent that invalidity pensions remain direct old-age treatments subject to the same age adjustments, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 22-ter, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009; Art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010: The premature invalidity pension remains a direct old-age treatment and must strictly adhere to the general statutory increase in retirement age based on life expectancy, excluding any separate deferral mechanisms applicable only to non-age-based pensions.

Parole chiave

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premature invalidity pension life expectancy increase retirement age adjustment old-age treatment classification statutory age requirements diritti a pensione età legale di pensionamento retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 22-ter, comma 2, d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009
656526 -01), cui occorre dare continuità, che ha precisato che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l.
Art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 31001 del 27/11/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 2167-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro COTZA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 306/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 23/11/2018 R.G.N. 261/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Oggetto Pensione finestre R.G.N.2167/2019 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC RITENUTO CHE: Con sentenza del 23.11.18, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, la corte d’appello di Cagliari ha dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe al collocamento in quiescenza decorsi 12 mesi dalla maturazione dei presupposti esistenti alla data della domanda amministrativa del 9.11.15, secondo il meccanismo delle finestre mobili ex articolo 1 comma 5 legge 247 del 2007. In particolare, la corte territoriale ha escluso l’ulteriore differimento per cosiddetta aspettativa di vita di cui all’articolo 12 comma 2 del decreto legge 78 del 2010, convertito in legge 122 del 2010, che riguarda letteralmente solo coloro che vanno inpensione con requisiti indipendenti dall’età anagrafica (e non dunque il pensionato del caso di specie).

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste il pensionato con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo deduce violazione dell’articolo 22 ter decreto-legge 78 del 2009, convertito in legge 103 del 2009 e 2 e 12 comma 12 bis e quater del decreto legge 78 del 10 convertito in legge 122 del 10, per avere la corte territoriale trascurato l’adeguamento dei requisiti di età anagrafica ai fini dell’accesso al sistema pensionistico.

Il motivo è fondato. La questione è stata già esaminata da questa Corte nella sentenza Sez. L - , Sentenza n. 31001 del 27/11/2019 (Rv. 656526 -01), cui occorre dare continuità, che ha precisato che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa com