Cassation court allows INPS appeal, ruling mobile windows apply to 80%+ invalid pensioners despite Fornero reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the INPS's appeal against the Second Instance Court's decision granting early retirement to an 80% invalid pensioner. The appellant argued the 12-month mobile window was abolished by the Fornero reform, while the respondent maintained the window remained valid for this specific category. The court ruled that the mobile window system continued to apply to invalid pensioners because the subsequent reform only affected subjects with newly defined retirement age requirements, preserving the original statutory framework for those with pre-existing rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8; D.L. n. 78 del 2010, art. 12; L. n. 214 del 2011: The mobile window system for early retirement applies to invalid pensioners with at least 80% disability, as the subsequent Fornero reform did not abrogate this rule for subjects whose retirement age was not redefined by subsequent provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 625-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro CELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1839/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2018 R.G.N. 136/2016;
Oggetto Previdenza: Finestre ccdd. mobili R.G.N.625/2019 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATOCHE: 1.la Corte di appello di Romaha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto dell’odierno controricorrenteal riconoscimento della pensione di vecchiaia ai sensi delD.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti previsti dalla legge; 2.per la Corte territoriale non si applicava all'appellato, in quanto pacificamente invalido all'80%, il differimento dell'accesso alla pensione di 12 mesi (c.d. finestra) disposto dalD.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010 ; tanto in base ad un'interpretazione letterale e sistematica della normativa Peraltro, il sistema dell e cc . dd. f inestre mobili era venuto meno a seguito dell’art. 24, co. 5, del D.L. nr. 201 del 2011, conv.to in legge nr. 284 del 2011; 3.avverso detta decisione, l'Inps ha proposto ricorso, affidato adue motivi.
Ha resistito, con controricorso, la parte in epigrafe; 4.il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio; CONSIDERATOCHE: 5.con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente deduce la violazione delD.L. n. 78 del 2010, art. 12,convertito nella legge nr. 122 del 2010per avere la sentenza impugnata escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. finestre di accesso previste dall'art. 12 cit. per gli invalidi in misura non inferiore all'80% che beneficiano della pensione anticipata;6.con il secondo motivo,formulato ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente deduce anche la violazione dell’art. 24, comma 5, del D.L. nr. 201 del 2011 per avere la decisione impugnata ritenuto venuto meno il sistema delle ccdd. finestre mobili per effetto del cit. art. 24; 7.i due motivi vanno congiuntamente esaminati perché strettamente connessi.
Essi sono fondati; 8.questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dalD.L. n. 78 del 2010, art. 12,(conv., con modif. in legge n r . 122 del 2010 ), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti» ( Cass. n r . 29191 del 2018 ;
Cass. n r . 32591 del 2018;Cass. nr. 15964 del 2019; Cass. n r . 17278 del 2020 ; Cass. nr. 37697 del 2021; Cass. nr. 30791 del 2022; Cass. nr. 5059 del 2023); 9.la Corte ha, anche, chiarito che nessun argomento contrario all'interpretazione accolta può trarsi dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (legge n r . 214 del 2011di conversione del D.L. n r . 201 del 2011 ), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dall'1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui alD.L. nr. 78 del 2010, art.
12. Tale intervento modificativo ha infatti riguardato «esclusivamente» i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle, mano a mano, ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citatoD.Lgs. nr. 503 del 1992, art. 1,comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui alD.L. nr. 78 del 2010, art. 1,comma 8 cit. (Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; più di recente, in motiv. Cass.nr.24614 del 2023);
10. a tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile;
11. la causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla C