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Ordinanza — n. 22218/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses employee's appeal for social security contribution restitution after 40 years of service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22218/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Luigi Coviello's appeal against the Caserta municipality inadmissible regarding a claim for social security contribution restitution. Coviello argued that under the contributory pension system, contributions become useless after 40 years of service and requested the return of €33,875.14 withheld by the employer. The court rejected this, citing the solidarity nature of the pension system and the lack of specific derogatory laws allowing restitution for unused contributions.

Regesto Legislator

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Art. 2014 c.c.; Art. 2015 c.c.; Art. 38 Cost.: The solidarity nature of the pension system precludes a general right to restitution of unused contributions absent specific derogatory legislation.

Parole chiave

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social security restitution contributory pension system public employee contributions solidarity principle Art. 2015 Civil Code Art. 38 Constitution inadmissible appeal contributi sociali arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 2014 c.c.
Art. 2015 c.c.
Intanto non si comprende il richiamo alla norma asseritamente violata, riferibile non all’art. 2015 ma con ogni probabilità all’art.2115 c.c., che si scontra con il dato normativo, applicato dalla sentenza impugnata, che prevede proprio l’obbligo contributivo datoriale senza prevederne limitazioni.
Art. 38 Cost.
Art. 2115 c.c.
DPR n.115/02, Art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
articolo 2115 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21895 del 09/10/2020
Cass., Sez. L, Sentenza n. 27669 del 15/12/2005
Corte costituzionale, sentenza del 9 dicembre 2005, n. 439
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 32304-2019 proposto da: COVIELLO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 54, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MONARCA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI IANNETTONE; -ricorrente - contro COMUNE CASERTA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO DELLA VALLE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 34/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2019 R.G.N. 2332/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Oggetto Previdenza contributi restituzione R.G.N.32304/2019 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC RITENUTO CHE: Con sentenza del 2.3.19 la corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 2014 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe avverso il comune di Caserta, suo datore di lavoro, volta ad accertare l’inesistenza di obblighi contributivi per periodo di servizio prestato - quale segretario generale del comune- oltre il 40º anno di contribuzione e volta altresì a sentire condannare il comune alla restituzione della somma indebitamente trattenuta e versata all’Inpdap pari ad euro 33.875,14.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il datore non può sottrarsi all’obbligo di versamento dei contributi nemmeno nel caso di raggiungimento della massima anzianità contributiva. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, cui resiste il comune con controricorso, illustrato da memoria. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 2014 e 2015 c.c.nonché 38 Cost. , per avere la corte territoriale trascurato che con il sistema pensionistico retributivo (che è quello applicabile al ricorrente) la contribuzione diviene inutile dopo quarant’anni di servizio coperti da regolare contribuzione; lamenta altresì che la corte territoriale non ha applicato la legislazione speciale in materia prevista per i dipendenti pubblici nonché il principio desumibile dall’esclusione degli obblighi contributivi in caso di trattenimento in servizio oltre il 65º anno di età e fino al 70º.

Il ricorso è inammissibile. Intanto non si comprende il richiamo alla norma asseritamente violata, riferibile non all’art. 2015 ma con ogni probabilità all’art.2115 c.c., che si scontra con il dato normativo, applicato dalla sentenza impugnata, che prevede proprio l’obbligo contributivo datoriale senza prevederne limitazioni. Per il resto, vi è una doglianza sulla mancata applicazione di una norma specifica – asseritamente esistente per i pubblici dipendenti-che non viene però indicata. Infine, il richiamo al principio generale sulla base della disciplina del trattenimento in servizio è privo di pregio,in quanto si tratta di una disciplina che nelle stesse prospettazioni attoree non è applicabile al caso di specie, mentre, peraltro verso, trattandosi di una disciplina che deroga all’articolo 2115 c.c., la stessa non può applicarsi analogicamente né considerarsi espressione di un principio generale, come pretenderebbe il ricorrente.

Nel descritto contesto, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte (che ha sempre affermato la natura solidaristica del sistema previdenziale e l’insussistenza di regola del diritto alla restituzione dei contributi c.d. silenti, anche in considerazione del sistema previdenziale in quanto fondato sul principio assicurativo: ex multis, Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 21895 del 09/10/2020, Rv. 659087 - 01; Sez. L, Sentenza n. 27669 del 15/12/2005, Rv. 585652 -01), e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Come precisato del resto da Corte costituzionale, sentenza del 9 dicembre 2005, n. 439, data la natura solidaristica del sistema previdenziale, non è configurabile un generale diritto degli assicurati, che non abbiano goduto delle prestazioni attese, ad ottenere la restituzione di quanto versato agli enti previdenziali di appartenenza. Il versamento dei contributi, infatti, èfinalizzato al conseguimento di un interesse collettivo, senza che esista alcuna relazione di sinallagmaticità tra obbligazione contributiva ed erogazione di prestazioni previdenziali.

Ne consegue che il diritto dell'interessato alla restituzione dei contributi non utilizzati può sussistere solo se specificamente attribuito da apposite norme derogatorie rispetto ai principi generali applicabili in materia di previdenza e, come tali, di stretta interpretazione. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3200 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.