Cassation court allows INPS appeal, ruling 'mobile windows' apply to 80%+ invalid pensioners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the INPS's appeal against the Lecce Court of Appeal's decision granting early retirement to an 80% invalid pensioner. The appellant argued that the 'mobile window' delay should not apply to this category of beneficiaries. The court ruled that the statutory text broadly covers all early retirement cases, including those with high disability, and that subsequent legislative reforms did not retroactively exclude this group.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. n. 78 del 2010, art. 12; L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8: The 'mobile window' provision delaying access to old-age pension applies to invalid pensioners with at least 80% disability, as the legislative text broadly encompasses all subjects maturing rights under specific regulations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 622-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro MALORGIO MICHELE; -intimato - avverso la sentenza n. 908/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/07/2018 R.G.N. 240/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Previdenza: Finestre ccdd. mobili R.G.N.622/2019 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC RILEVATOCHE:
1. la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto dell’odierno intimatoal riconoscimento della pensione di vecchiaia ai sensi delD.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, a decorrere dal la data della domanda amministrativa;
2. per la Corte territoriale non si applicava all'appellat o , in quanto pacificamente invalido all'80%, il differimento dell'accesso alla pensione di 12 mesi (c.d. finestra) disposto dalD.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010 ; tanto in base ad un'interpretazione letterale e sistematica della normativa;
3. avverso detta decisione, l'Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico e articolato motivo, cui non ha opposto difese la parte in epigrafe;
4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio; CONSIDERATOCHE:
5. con l’unico motivo, formulato ai sensi dell' art. 360 n r . 3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente deduce la violazione delD.L. n. 78 del 2010, art. 12,convertito nella legge n r . 122 del 2010per avere la sentenza impugnata escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. finestre di accesso previste dall'art. 12 cit. per gli invalidi in misura non inferiore all'80% che beneficiano della pensione anticipata;
6. il motivo merita accoglimento;
7. questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dalD.L. n. 78 del 2010, art. 12,(conv., con modif. in legge n r . 122 del 2010 ), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti» ( Cass. n r . 29191 del 2018 ; Cass. n r . 32591 del 2018;Cass. nr. 15964 del 2019; Cass. n r . 17278 del 2020 ; Cass. nr. 37697 del 2021;Cass. nr. 30791 del 2022 ; Cass. nr. 5059 del 2023);
8. la Corte ha, anche, chiarito che nessun argomento contrario all'interpretazione accolta può trarsi dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (legge n r . 214 del 2011di conversione del D.L. n r . 201 del 2011 ), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dall'1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui alD.L. nr. 78 del 2010, art.
12. Tale intervento modificativo ha infatti riguardato «esclusivamente» i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle, mano a mano, ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citatoD.Lgs. nr. 503 del 1992, art. 1,comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui alD.L. nr. 78 del 2010, art.1,comma 8 cit. (Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; più di recente, in motiv. Cass.nr.24614 del 2023);
9. a tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile; 10.la causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di a