Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22059/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling pension cap applies to transferred workers regardless of contribution years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22059/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court decision regarding a pension liquidation. The lower court had refused to apply the maximum pension cap because the worker did not meet the 40-year contribution requirement within the INPDAI management. The court ruled that the cap applies whenever pension rights are quantified by referencing the former INPDAI regulations, even if the worker later transferred to AGO and did not fully meet the 40-year threshold.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 DPR 58/1976; Art. 42 Law 289/2002: The statutory pension cap applicable to INPDAI management is mandatory for all workers whose pension is liquidated by reference to INPDAI rules, regardless of whether they met the specific contribution year requirements for that cap.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension cap application INPDAI management rules contribution year threshold AGO pension liquidation statutory maximum limit ricalcolo della rendita di invalidità rendita straordinaria senza limite di reddito limite di reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 DPR 58/1976
360/2017; Oggetto Art. 1 d.P.R.
Art. 5 Law 44/1973
44 del 1973 , art. 5 , edella legge n r .
Art. 42 Law 289/2002
58 del 1976 anche al caso di specie consegue alla previsione legislativa secondo cui, ai sensi dell'art. 42 della legge nr.289 del 2002 (che ha disciplinato la c onfluenza dell'INPDAI nell'INPS),la liquidazione della pensione spettante a coloro i quali siano transitati dall'INPDAIall’A.G.O.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
al precedente indicato , da intendersi qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 30260/2022
Cass. n. 2415/2012
Cass. n. 13980/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27870-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro LULLIA PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA ROMANA FUSELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BARTALENA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 267/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/03/2018 R.G.N. 360/2017; Oggetto Art. 1 d.P.R. nr. 58 del R.G.N.27870/2018 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. l a Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione delle scale di accrescimento del F ondo S peciale A utoferrotranvieri per il periodo 1975-1988, senza applicazione del tetto massimo di cui all’art. 1 del D.P.R. nr. 58 del 1976;

2. controversa la misura del trattamento pensionistico dell’odierno controricorrente - iscritto al l’ INPDAI , con accredito di contributi pregressi versati presso altregestioni previdenziali, e poi transitato a ll’AGO, a se guito della soppressione dell’INPDAI- l a Corte territoriale ha escluso che opera sse il cd. «tetto»di cui all’art. 1 D.P.R. nr. 58 del 1976, perché relativo al caso diverso in cui i requisiti pensionistici si perfezionassero interamente nella gestione INPDAI;

3. n el caso di specie, invece, il lavoratore non aveva maturato nellagestione INPDAI i requisiti per il pensionamento e non erano stati raggiunti dal lavoratore i quarant'anni contributivi previsti dalle disposizioni sul tetto;

4. a vverso tale sentenza ricorre l'INPS con un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il pensionato;

5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio.RILEVATO CHE:

6. c on l'unico motivo , l’INPS deduce la violazione del D.P.R. nr. 58 del 1970, art. 1,della legge n r . 44 del 1973 , art. 5 , edella legge n r . 289 del 2002, art. 42, per non avere la C orte territoriale applicato il limite massimo (previsto per le pensioni INPDAI spettanti a chi è sempre stato dirigente presso quella gestione) nel caso, come quello di specie, in cui l ’assicurato , maturato un periodo di contribuzione presso il Fondo Speciale Autoferrotranvieri, era poi transitato all’I NPDAI , successivamente confluito in AGO, dove percepi va il trattamento pensionistico;

7. per l’INPS, la norma che prevede il « tetto » pensionistico è volta ad evitare la corresponsione di pensioni più elevat e in favore di chi haavuto posizioni non dirigenzial i in altr e gestione (e poi è transitato in INPDAI) rispetto a chi, invece, è sempre stato iscritto all’INPDAI come dirigente;

8. il motivo è fondato;

9. la questione devoluta alla Corte è già stata esaminata da Cass. nr. 30260 del 2022che, ponendosi sulla scia di Cass.nr. 2415 del 2012 e di Cass. nr. 13980 del 2018, ha osservato come «il tetto di cui alle richiamate norme è previsto anche per chi accede alla pensione dopo la soppressione INPDAI»; 10.l’art. 1 del d.P.R. nr. 58 del 1976, nella parte di rilievo, stabilisce che l'ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall'esercizio della facoltà all'art. 5 della legge nr. 44 del 1973 (che consente la v alutazione delle anzianità contributive maturare anche p resso ordinamenti previdenziali diversi) non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI; 11.per la Corte, l'applicazione del limite di cui all'art. 1 del d.P.R. nr. 58 del 1976 anche al caso di specie consegue alla previsione legislativa secondo cui, ai sensi dell'art. 42 della legge nr.289 del 2002 (che ha disciplinato la c onfluenza dell'INPDAI nell'INPS),la liquidazione della pensione spettante a coloro i quali siano transitati dall'INPDAIall’A.G.O. avviene pro quota.

Il richiamo alla disciplina già regolatrice dell’INPDAI al fine di quantificare la quota afferente alla contribuzione accreditata fino alla soppressione dell'ente « porta con sé l'applicazione del tetto»;

12. al precedente indicato , da intendersi qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. , va data continuità in questa sede; 13.può solo aggiungersi che , anche in relazione al presente giudizio, la sentenza impugnata ha ritenuto in diritto che il tettomassimo INPDAI è applicabile solo se considerato « quale limite»in presenza di 40 anni di contributi . Ha , però , motivato per relationem, richiamando un proprio ma diverso precedente in cuiera stato accertato, in fatto, che il tetto era stato applicato dall’Inps a seguito del raffront o tra quanto erogabile in base alla gestione INPDAIe quanto liquidabile in base al sistema AGO a parità di anzianità contributiva trentennale e non invece in relazione all'anzianità contributiva massima (quarantennale); 14.nella sentenza impugnata tale accertamento (in ordine al tetto massimo applicato) è mancato, né la C orte territoriale ha in alcun modo evidenziato l'identità dei fatti alla base del caso sub judice con quello oggetto del suo precedente richiamato; l'INPS, anzi, contesta espressamente che è stato applicato un tetto inferiore a quello massimo, in quanto il tetto massimo calcolato sui 40 anni di contribuzione sarebbeinferiore all'importo riconosciuto dalla sentenza (sicché il tetto non sembrerebbe neppure esserestato applicato);15.per quanto innanzi, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per l a regolazione dellespese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di