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Decreto — n. 22045/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's explicit waiver of rights and acceptance of the lower court's ruling.

Numero d'incarto Decreto — n. 22045/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinct following the appellant's formal waiver of their right to appeal. The appellant explicitly communicated this renunciation to the opposing party and accepted the appellate court's judgment of September 2022. Consequently, the court ruled that no further judicial review was necessary as the party voluntarily relinquished their procedural standing.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party explicitly renounces their right to appeal and accepts the lower court's decision, the proceedings are extinguished without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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waiver of appeal rights procedural extinction acceptance of judgment renunciation of appeal Cassazione estinto processo mantenimento del contratto fine del processo continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

to nella causa vertente tra: IBM ITALIA S.P.A.in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. Luca Matteo Daffra domicilio digitale ; e dall’Avv. Luca Montesarchio, ; giusta procura in atti; ricorrente contro SIMULA CRISTIANO, rappresentato e difes o dall’Avv. Riccardo Faranda, domicilio digitale ; dall’Avv. Pasquale Maria Crupi, ; e dall’Avv. Salvatore Dall’Alpi, ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 601-2022depositata in data 7.9.2022, N.R.G. 360-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente, comunicazione alla controparte e accettazione della stessa;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 26.7.2024 Il Pr