Cassation appeal dismissed due to plaintiff's unilateral withdrawal of the appeal without court approval.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's unilateral withdrawal of the proceedings. Luigi Castaldi Group S.R.L. had previously lost an appeal regarding the dismissal of Alessandro Bello, but later submitted a withdrawal notice. The court ruled that while withdrawal is unilateral, it requires notification to parties or their lawyers to be effective, which was satisfied here, leading to the termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; Art. 391 c.p.c.: The declaratory extinction of proceedings due to a party's withdrawal terminates the litigation, excluding the application of the unified contribution refund rule for non-victorious appellants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8763-2021 proposto da: LUIGI CASTALDI GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO; -ricorrente - contro BELLO ALESSANDRO; -intimato - avverso la sentenza n. 2687/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/10/2020 R.G.N. 444/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Rilevato che Oggetto R.G.N.8763/2021 Cron. Rep. Ud.05/06/2024 CC 1. Luigi Castaldi Group s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli con la quale era stato respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato ai sensi dell’art. 3 comma 2 d. lgs n. 23/2015 il licenziamento intimato ad Alessandro Bello e condannato la società alla reintegrazione del lavoratore, al pagamento dell’indennità risarcitoria in misura non superiore a dodici mensilità ed al pagamento di differenze retributive nella misura di cui al dispositivo, oltre accessori; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
2. la società ha depositato atto di rinunzia notificato a controparte; Considerato che 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ;
2. alla stregua di quanto sopra osservato, rilevata la ritualità della notifica dell’atto di rinunzia all’intimato, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo;
3. ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., il provvedimento «che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» e il fatto che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese avalla l'ipotesi che, con la novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, «si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia» (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008); in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., Sez. 6- 3,Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015),
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo . Roma, così deci