Decreto — n. 22016/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4151/2019 R.G. proposto da : SCARDAPANE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONCA D'ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASUR MARCHE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato COLARIZI MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati ERCOLANI MARCELLO e BARATTINI MARISA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 418/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO ANCONA il 12/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22016/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SCARDAPANE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONCA D'ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASUR MARCHE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato COLARIZI MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati ERCOLANI MARCELLO e BARATTINI MARISA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 418/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO ANCONA il 12/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4151/2019 R.G. proposto da : SCARDAPANE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONCA D'ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASUR MARCHE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell’avvocato COLARIZI MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati ERCOLANI MARCELLO e BARATTINI MARISA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 418/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO ANCONA il 12/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg