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Ordinanza — n. 22014/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22014/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22014/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 136-2023 proposto da: MARESCA MARIAROSARIA, MARESCA GIOVANNINA, APREA ANNA in proprio e in qualità di erede di MARESCA GIOVANNI e per la società di fatto ad essi facente capo, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI 4/C, presso lo studio dell'avvocato DIEGO IODICE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO IODICE; -ricorrenti - contro MARESCA GELSOMINA, in proprio e in qualità di erede di ESPOSITO GIULIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ESPOSITO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO RUGGIERO; -controricorrente - nonché contro ESPOSITO FILIPPO, ESPOSITO CIRO; -intimati - Oggetto Impugnazioni civili –appello - evento interruttivo – conoscenza legale R.G.N.136/2023 Cron.

Regesto Legislator

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art. 299 c.p, art. 305 c.p, art. 331 c.p, art. 291 c.p; Ordinanza — n. 22014/2024 — snciv · Corte di Cassazione: è applicabile anche nel giudizio di appello,con la conseguenza che la morte della parte, qualora si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla; che l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c.

Parole chiave

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disposizione a causa di morte riesame di una decisione precedente rinuncia all'eredità diritto di ottenere una decisione esame di cassazione revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 299 c.p
–sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c.
art. 305 c.p
159/1971); che, ferma l’automatica interruzione del giudizio di gravame, anche qualora l’evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all’art. 305 c.p.c.
art. 331 c.p
e non nelle forme di cui all’art. 331 c.p.c.
art. 291 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 136-2023 proposto da: MARESCA MARIAROSARIA, MARESCA GIOVANNINA, APREA ANNA in proprio e in qualità di erede di MARESCA GIOVANNI e per la società di fatto ad essi facente capo, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI 4/C, presso lo studio dell'avvocato DIEGO IODICE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO IODICE; -ricorrenti - contro MARESCA GELSOMINA, in proprio e in qualità di erede di ESPOSITO GIULIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ESPOSITO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO RUGGIERO; -controricorrente - nonché contro ESPOSITO FILIPPO, ESPOSITO CIRO; -intimati - Oggetto Impugnazioni civili –appello - evento interruttivo – conoscenza legale R.G.N.136/2023 Cron.

Rep. Ud.05/06/2024 CC avverso la sentenza n. 6071/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/01/2022 R.G.N. 5754/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato l’estinzione del giudizio tra Aprea Anna, Maresca Giovanni, Maresca Mariarosaria, Maresca Orsola, Maresca Giovannina, da un lato, e Maresca Gelsomina ed Esposito Giulio, dall'altro (tutti tra loro parenti o affini), in cui era stata pronunciata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato l'esistenza fino a gennaio 1998 di una società di fatto costituita tra tutte le parti in causa, accertato che Esposito Giulio e Maresca Gelsomina erano stati estromessi dalla stessa a decorrere da tale data, per l'effetto condannato le altre parti in solido al pagamento in favore dei primi di somme dovute a titolo di quote della società di fatto; 2.la Corte distrettuale ha motivato la propria decisione ritenendo fondata e idonea a definire il giudizio l'eccezione di estinzione formulata in via preliminare da Gelsomina Maresca per mancata tempestiva riassunzione in conseguenza del decesso di Esposito Giulio ai sensi dell'art. 299 c.p.c.; 3.per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono Aprea Anna, Maresca Mariarosaria, Maresca Giovannina, con due motivi; resiste Gelsomina Maresca con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo i ricorrenti deducono (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nullità della sentenza o falsa applicazione degli artt.303, 305 e 307 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione; si sostiene che nessun (come invece ritenuto dalla Corte d’Appello nella fattispecie concreta); 2.con il secondo motivo deducono (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione del principio del giusto processo e violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 303, 305, 307 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 156, 331, 299, 303, 101 c.p.c.; si evidenzia che Maresca Gelsomina era già stata citata in giudizio unitamente al de cuius sia in primo grado che in grado di appello, e che pertanto nei suoi confronti non avrebbe dovuto essere dichiarata alcuna causa interruttiva, operando il principio di unicità in sensosostanziale della parte; 3.è fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; 4.nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato che il ricorso in appello era stato notificato nei confronti di Esposito Giulio il 16.1.2015 con fissazione al 2.6.2018 della prima udienza di discussione; che il predetto era deceduto il 29.07.2017 (così producendosi l'effetto automatico di interruzione del giudizio di cui all'art. 299 c.p.c., applicabile anche nel giudizio di appello); che ai fini della prosecuzione del giudizio il termine ratione temporis semestrale per la riassunzione dalla conoscenza dell'evento interruttivo doveva ritenersi decorrente dal 25.10.2017 (data di deposito da parte degli appellanti di controricorso in Cassazione avverso altra sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, nel quale avevano convenuto Maresca Gelsomina n. q. erede di Esposito Giulio); che pertanto l’atto di prosecuzione del giudizio notificato in data 11.7.2018 era tardivo rispetto alla data di conoscenza del predetto evento interruttivo individuata, appunto, al 25.10.2017; 5.osserva il Collegio che non è condivisibile l’affermazione della Corte di merito circa l’individuazione del termine per la prosecuzione del giudizio interrotto in atto di altro giudizio; 6.questa Corte ha chiarito (proprio con la sentenza n. 8835/2023 citata da parte controricorrente; v. anche la giurisprudenza di legittimità richiamata in tale pronuncia) che l’art. 299 c.p.c.

è applicabile anche nel giudizio di appello,con la conseguenza che la morte della parte, qualora si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla; che l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c.

–sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300, terzo comma, c.p.c. decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza – ad opera della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 159/1971); che, ferma l’automatica interruzione del giudizio di gravame, anche qualora l’evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all’art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all’art. 331 c.p.c. (operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio); che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c.p.c.; 7.a tali principi non si è conformata la sentenza gravata, che doveva dare rilievo alla conoscenza legale dell’atto interruttivo risultante nel presente processo e non in altro differente, seppure tra le stesse parti: in tal senso, da ultimo, si è pronunciata Cass.29/05/2024, n. 15004, in cui si è precisato e ribadito che la “ conoscenza legale si deve estendere anche all’individuazione dello specifico processo colpito dall’interruzione e al collegamento alla vicenda processuale sulla quale l’evento è destinato a incidere”; 8.conclusivamente, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivoper il riesame nel merito della fattispecie, nonché per la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte