Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The proceedings involved a group of individuals challenging a decision by the Ministry of Culture, represented by the State Attorney's Office. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.501/2024 R.G. proposto da : VITELLI GIOVANNI, BRIGNOLA GIOVANNI, INTEGLIA CARLA, LAUDANDO GIOVANNA, INTEGLIA GIUSEPPE, DI GIOIA DOMENICO, PASSARETTI BRUNO, LUPOLI MARCANTONIO, PETITO ANGELA, PASSARETTA MARILENA, VESPUCCI STEFANIA, VALLONE DOMENICO, ROSSETTI FRANCESCO, SPADARO DANIELA, elettivamente domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA N 5, presso lo studio dell’avvocato TORCICOLLO GIUSEPPE PIO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA CULTURA (MIC EX MIBACT) IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2618/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 16/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a d