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Ordinanza — n. 21980/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court declares process extinct without ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21980/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the cassation request. Although the lower court had ruled in favor of the employer regarding a termination dispute, the plaintiff voluntarily abandoned the case before the final judgment. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the proceedings without addressing the merits or assigning costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the appellant results in the extinction of the proceedings, exempting the court from ruling on the merits or costs, while the special contribution for unsuccessful appeals does not apply to voluntary withdrawals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal contributo unificato labor dispute termination dismissal procedural extinction licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo , senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante l’adesione della controricorrente; 2.in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
L. n. 228 del 2012

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2156-2021 proposto da: ROMEO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MAMMOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MACINO; -ricorrente - contro GIO.SE.TA. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRISCILLA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLA DANIELA PUTIGNANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO TORRICELLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 463/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 21/10/2020 R.G.N. 242/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Rinuncia R.G.N.2156/2021 Cron. Rep. Ud.05/06/2024 CC RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza qui impugnata, in riforma della decisione di primo grado, “ritenuta la legittimità del licenziamento intimato a Romeo Massimo”, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla GIO.SE.TA. spa e condannato il Romeo a versare alla società “l’importo di euro 136.227,51 quale differenza fra credito da lui vantato e il controcredito vantato dalla società appellante”;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente con cinque motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. risulta comunicato in cancelleria “atto di rinuncia al ricorso”, presentato dalla parte ricorrente, nonché successiva “accettazione di rinuncia al ricorso e al giudizio”, presentata dalla parte controricorrente; pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo , senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante l’adesione della controricorrente; 2.in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese. Così deci