Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing the Municipality of Martina Franca, did not act within the timeframe, while the respondent, Nucci Pietro, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15562/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI MARTINA FRANCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI N. 15, presso lo studio dell’avvocato MARTINELLI ANTONIO rappresentato e difeso dall'avvocato DI PONZIO RAFFAELE -ricorrente- contro NUCCI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO RICHELMY, 38, presso lo studio dell’avvocato DI SALVO ANTONIO rappresentato e difeso dall'avvocato CASAVOLA ADRIANO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 5/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI TARANTO il 18/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg