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Ordinanza — n. 21928/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to res judicata and preclusion of re-evaluating facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21928/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Ministry of Justice's appeal inadmissible and absorbed the incidental counter-claim. The Ministry argued that the lower court erred regarding the causality of a disciplinary act and the applicability of civil code provisions on liability. The court ruled that the administrative body cannot bypass the final judgment on the act's illegality to indirectly achieve the same result, and is precluded from re-evaluating facts already settled.

Regesto Legislator

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Art. 329 c.p.c.; Artt. 1218, 1223, 2087, 2697 c.c.: The administrative authority cannot renounce a direct determination of an act's legality to achieve the same result indirectly, and is precluded from re-evaluating facts already established by res judicata.

Parole chiave

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res judicata preclusion of re-evaluation causality of damage administrative illegality inadmissible appeal ricorso del personale sospensione delle indennità giornaliere contrazione della settimana

Disposizioni normative citate

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Art. 329 c.p.c.
Art. 1218 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 2087 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile e quello incidentale condizionato assorbito Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, essendo essa esentata dalla relativa corresponsione tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
art. 329 c.p
art. 91 c.p
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile e quello incidentale condizionato assorbito Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
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Testo completo

/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1242/2019 proposto da: Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma, viadei Portoghesi 12; -ricorrente- contro Ada Fusco, rappresentata e difes a dagli Avv.ti Filippo e Francesco Garaffa, elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina 121, presso l’Avv. Carmela Margherita Rodà; -controricorrentee ricorrente incidentale condizionata - avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Reggio Calabria, n. 428/2018, pubblicata il 19 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Anna Fusco ha proposto ricorso cautelare contro il provvedimento del dirigente della Corte d’appello di Reggio Calabria del 3 ottobre 2013, assunto in esito a interpello andato deserto, con il quale era stato stabilito che alla ricorrente, funzionario giudiziario già assegnato alla cancelleria della sezione affari civili, fosse affidata la Direzione del Gruppo di Lavoro che, all’interno del Settore Affari penali, macroarea giurisdizionale, avrebbe dovuto curare tutti gli incombenti di rito, e che fosse ridotto di un giorno il suo affiancamento in atto presso la Segreteria dell’Ufficio di Presidenza.

Il ricorso è stato rigettato, ma il successivo reclamo è stato accolto dal Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento del 3 ottobre 2013. Anna Fusco ha proposto, quindi, il conseguente giudizio di merito. Il Tribunale di Reggio Calabria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 1° luglio 2016, ha accolto il ricorso. Il Ministero della Giustizia ha proposto appello che la Corte d’appello di Reggio Calabria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 428/2018, ha rigettato. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Anna Fusco si è difesa con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione de ll’ art. 329 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la questione dell’illegittimità del provvedimento dirigenziale fosse questione coperta dal giudicato, potendosi ormai valutare unicamente se il detto provvedimento illegittimo potesse costituire o meno fattore causale del danno non patrimoniale subito dalla dipendente.La doglianza è inammissibile. Infatti, la stessa P.A. afferma di avere esposto, in sede di gravame, che l’appello era volto unicamente a ottenere la riforma della condanna risarcitoria e ciòanche nella parte in cui difendeva la legittimità del provvedimento opposto quale elemento costitutivo del fatto asseritamente illecito.

D’altronde, la P.A., ove non avesse limitato l’impugnazione al solo profilo concernente il risarcimento del danno, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di Francesco Franconeri, venendo ancora in rilievo l’impugnazione del provvedimentocontestato. In realtà, la decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria è del tutto coerente con quanto sostenuto dal Ministero della Giustizia, poiché è stata proprio la P.A. a rifiutarsi di integrare il contraddittorio nei confronti del citato Franconeri, giàlitisconsorte necessario in primo grado.

Nella misura in cui la P.A. ha rappresentato di avere interesse solo alla declaratoria della legittimità del suo comportamento ai fini della riforma del capo della sentenza che aveva accoltola domanda di risarcimento del danno, essa ha chiarito come oggetto del contendere non fosse più l’altro capo della sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del provvedimento contestato. Ne consegue, però, che, se, in questa sede , deve decidersi , secondo la prospettazione della P.A., della legittimità o meno, in via incidentale, del detto provvedimento, non può prescindersi dalla circostanza che la sentenza del Tribunale di Reggio Calabriaè ormai divenuta inoppugnabile nella parte in cui ha stabilito, con efficacia di giudicato anche verso Francesco Franconeri, l’illegittimità dell’atto criticato dalla controricorrente.

In pratica, la P.A. non può rinunciare ad accertare direttamente la legittimità dell’atto citato, per poi cercare di ottenere lo stesso risultato in via indiretta.

2) Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2087 e 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nella parte in cui aveva ritenuto che il provvedimento di assegnazione della controricorrente fosse il fatto causale del danno lamentato e che la liquidazione del primo giudice fosse corretta.La doglianza è inammissibile, atteso che la P.A. ricorrente chiede, nella sostanza, a questa S.C. di rivalutare gli atti di causa e di compiere un nuovo accertamento dei fatti, attività che le sono precluse.

Peraltro, la decisione è motivata con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio presente agli atti, tenendo conto che le parti non avevano mosso contestazioni in ordine alle sue conclusioni.Per ciò che concerne, poi, la questione relativa alla determinazione del risarcimento, si rileva che, stante la sua natura equitativa, essa non è sindacabile in questa sede, ove motivata (come, nella specie, è avvenuto). 3)La dichiarazione di inammissibilità dei due motivi del ricorso principale rende non necessario l’esame del ricorso incidentale condizionato.

4) Il ricorso principale è dichiarato inammissibile e quello incidentale condizionato assorbito Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A.ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, essendo essa esentata dalla relativa corresponsione tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale ; -condanna la P.A. ricorrente principale a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi €2.500,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese gener