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Ordinanza — n. 21903/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on dismissal, ruling second dismissal bars reinstatement despite procedural nuances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21903/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Andrea Paliani's appeal against the Rome Court of Appeal's decision to dismiss his claim for reinstatement. Paliani argued that the appellate court erred in applying the 1966 law and misapplied principles regarding res judicata concerning his second dismissal. The court held that the second dismissal, which was not appealed, legally precludes reinstatement and that the appellate court was correct to apply the principle of non-reformatio in peius regarding damages.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 324 c.p.c.; Art. 18 S.d.L.; Art. 2 l. 604/66: A subsequent dismissal for different reasons bars reinstatement, and the appellate court must examine all exceptions ex novo in a remand proceeding without being bound by unappealed facts from prior stages.

Parole chiave

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dismissal bar reinstatement res judicata scope non reformatio in peius remand proceedings labor law protection integrazione nell'assicurazione disoccupazione licenziamento per motivi economici protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
col primo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art.
Art. 324 c.p.c.
2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., nonché dell’art.
Art. 2 l. 604/66
324 c.p.c., nonché dell’art. 2 l. 604/66 e dell’art.
Art. 18 S.d.L.
604/66 e dell’art. 18 S.d.L., sostenendo che la sentenza rescindente n.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 2909 c.c
col primo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art.
art. 324 c.p
2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., nonché dell’art.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10641 del 2019
Cass. n. 7774 del 2012
giudicato implicito) (ex multis, Cass. n. 7774 del 2012;
Cass. n. 3434 del 2011
Cass. n. 3434 del 2011; Cass.
Cass. n. 8650 del 2010
3434 del 2011; Cass. n. 8650 del 2010; Cass.
Cass. n. 18791 del 2009
8650 del 2010; Cass. n. 18791 del 2009; Cass.n.
Cass. n. 15343 del 2009
Cass. n. 30529 del 2017
Cass. n. 23073 del 2014
Cass. n. 4070 del 2019
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Ordinanza — n. 19312/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal on public employment contract interpretation, upholding lower court's reinstatement order.
Sentenza — n. 30167/2022 — snciv
Court dismisses appeal against dismissal for loss of contract, upholding mandatory reinstatement due to null job assignment.
Ordinanza — n. 26197/2022 — snciv
Court dismisses appeal against labor reinstatement, upholding employer's right to refuse transfer due to job security concerns.
Ordinanza — n. 6338/2025 — snciv
Court dismisses appeal on tardiness of private writing disavowal, ruling it must be raised by the party producing the document.
Ordinanza — n. 27317/2023 — snciv
Italian court dismisses employee's appeal seeking repayment of wages paid during illegal dismissal period. The court ruled that wages are justified by the employer's risk and the final confirmation of dismissal legality. The appeal was rejected due to procedural defects and lack of merit. The court held that the employer bears the risk of paying wages without reinstatement. The appeal was dismissed because the final judgment confirmed the dismissal's legality. The court ruled that wages paid during the period are not repayable. The appeal was rejected due to procedural defects and lack of merit. The court held that the employer bears the risk of paying wages without reinstatement. The appeal was dismissed because the final judgment confirmed the dismissal's legality. The court ruled that wages paid during the period are not repayable.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29219-2021 proposto da: PALIANI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138, presso lo studio dell'avvocato GIULIO BELLINI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ASSOCIAZIONE LAZIALE MOTULESI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPO PELORO 3, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COSTANTINO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2298/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 2876/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Giudizio di rinvio R.G.N. 29219 /202 1 Cron. Rep. Ud.04/06/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata resa in sede di rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 16031 del 2018, ha respinto, sebbene con diversa motivazione, l’appello proposto da Andrea Paliani nei confronti della Associazione Laziale Motulesi avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento, riconoscendo però la sola tutela obbligatoria prevista dalla legge n. 604 del 1966;

2. la Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto, sulla base del pronunciato della sentenza rescindente, che l’Associazione in controversia fosse esclusa dall’area delle organizzazioni di tendenza di cui all’art. 4 l. n. 108 del 1990, per cui “conseguirebbe l’applicabilità della tutela reale in relazione al licenziamento irrogato al Palianiil 17.6.2010”; tuttavia, la Corte ha rilevato: “in data 4.8.2010, come eccepito e documentato dall’Associazione, il Palianiveniva raggiunto da un secondo licenziamento per ragioni del tutto diverse da quelle sottostanti al primo licenziamento (su cui è sceso il giudicato).

Il secondo licenziamento irrogato il 4.8.2010 non risulta impugnato. Ciò osta alla pronuncia di reintegra del Paliani. Sotto il profilo risarcitorio, residuerebbe a favore del Paliani un credito corrispondente alle retribuzioni maturate tra il primo e il secondo licenziamento (di poco superiore a due mensilità), che, tuttavia, sarebbe inferiore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza impugnata (sei mensilità). Ne consegue il rigetto del motivo sul punto in ossequio del principio del divieto dellareformatio in peius”;3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Paliani con quattro motivi, cui ha resistito l’intimata associazione con controricorso; parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE 1. i motivi del ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1. col primo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., nonché dell’art. 2 l. 604/66 e dell’art. 18 S.d.L., sostenendo che la sentenza rescindente n. 16031 del 2018 avrebbe cassato la pronuncia d’appello impugnata, sancendo, così, definitivamente “l’avvenuto passaggio in giudicato di ogni ulteriore questione dedotta o deducibile in corso di causa, compresa quella relativa ad un secondo licenziamento”; 1.2.il secondo motivo deduce:

“violazione o falsa applicazione dei principi regolatori della cognizione del giudice di rinvio, ex artt. 384, 2° comma, e 394 c.p.c., nonché nullità della sentenza di rinvio, per avere la corte territoriale omesso di uniformarsial principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, e per indebita rinnovazione di ius dicere su parti coperte dal giudicato ex art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.”; si sostiene che la Corte del rinvio avrebbe rivalutato accertamenti già divenuti definitivi in ordine al secondo licenziamento, mentre il dictum della sentenza rescindente avrebbe demandato una nuova verifica solo in relazione al principio dell’esclusione dall’area di applicazione delle organizzazioni di tendenza;1.3. col terzo mezzo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384, 2° comma, e 394 c.p.c., dell’art.2909 c.c., con nullità della sentenza di rinvio per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; si eccepisce che in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, con cui l’Associazione aveva proposto impugnazione incidentale lamentando l’omessa valutazione del secondo licenziamento, risulterebbe precluso ogni nuovo esame della questione; 1.4. il quarto motivo deduce subordinatamente ancora la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384, 2° comma, e 394 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., nonché la nullità della sentenza di rinvio per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; si sostiene che “nessuna eccezione sulla pretesa esistenza di un secondo licenziamento è stata riproposta dall’associazione nel giudizio di rinvio”, per cui la stessa doveva comunque intendersi rinunciata;

2. i motivi, da valutarsi congiuntamente per evidente connessione reciproca, non risultano meritevoli di accoglimento; 2.1. la parte ricorrente non individua la statuizione giudiziale, intervenuta nelle precedenti fasi del processo, dalla quale evincere che si possa essere formato, sulla questione del secondo licenziamento, un giudicato interno preclusivo; chiaramente detta questione si poneva a valle di quella preliminare in ordine al regime di tutela applicabile in relazione al primo licenziamento, su cui vi è stata anche la pronuncia di questa Corte, di modo che l’eccezione concernente il secondo licenziamento, formulata sin dalla memoria di costituzione in primo grado dall’Associazione (come ricordato alla pag. 2 della sentenza qui impugnata), era rimasta assorbita sia nella sentenza del tribunale, ma anche nella successiva sentenza d’appello confermativa della medesima; 2.2.in difetto di una statuizione di merito su tale questione non può neanche ritenersi che la decisione di inammissibilità sul primo motivo di ricorso incidentale per cassazione proposto dall’Associazione – con sui si lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dal secondo licenziamento - abbia realizzato un giudicato preclusivo della possibilità per la Corte del rinvio di esaminare la questione; ciò non solo perché si tratta di una pronuncia di inammissibilità in rito – che secondo condivisibile giurisprudenza dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, per cui non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (così Cass. n. 10641 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata) –ma anche perché l’efficacia del giudicato si può estendere, oltre a quanto dedotto dalle parti (cd. giudicato esplicito), anche alle ragioni di fatto o di diritto che tuttavia si presentino come un antecedente logico necessario della pronuncia (cd. giudicato implicito) (ex multis, Cass. n. 7774 del 2012;

Cass. n. 3434 del 2011; Cass. n. 8650 del 2010; Cass. n. 18791 del 2009; Cass.n. 15343 del 2009); deve trattarsi, cioè, di questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che sebbene non dedotte specificamente, costituiscano tuttavia precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; il che non può dirsi nella specie per la questione del secondo licenziamento, che evidentemente era destinata a ven ire in rilievo solo nel momento in cui si fosse statuita l’operatività della tutela reintegratoria, rispetto alla quale ha poi operato l’eccezione dell’Associazione, che ha opposto il secondo licenziamento come fatto successivo idoneo a precludere la reintegrazione; 2.3.quanto poi alle censure, contenute nel terzo e soprattutto nel quarto motivo di ricorso, secondo cui l’Associazione non avrebbe riproposto l’eccezione relativa al secondo licenziamento nel giudizio di rinvio, è appena il caso di rilevare che, poiché il giudizio dirinvio non dà luogo ad un nuovo procedimento ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito (Cass. n. 30529 del 2017;

Cass. n. 23073 del 2014), il giudice del rinvio, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia, rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi delgiudizio, deve esaminare " ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte leeccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativariproposizione, senza che possa rilevare finanche l'eventuale contumacia della parte interessata (cfr. Cass. n. 4070 del 2019);

3. conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d