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Ordinanza — n. 21880/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against dismissal of appeal due to new defenses in labor case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21880/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the cooperative's appeal against the lower court's rejection of the employee's appeal. The cooperative argued that changing its defense strategy in the second instance violated procedural preclusion rules. The court ruled that such strategic shifts constitute mere defenses rather than new legal exceptions, thus not violating the principle of double jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 437, comma 2, c.p.c.; The prohibition on new exceptions in labor appeals applies only to proper exceptions regarding impediments, modifications, or extinction of rights, not to improper exceptions or mere defenses contesting the opponent's facts.

Parole chiave

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labor law procedural preclusion new exceptions double jurisdiction appeal strategy civil procedure Cassazione compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

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Art. 437, comma 2, c.p.c.
112, 346, 437, 116 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 112, c.p.c.
Art. 346, c.p.c.
Art. 437, c.p.c.
112, 346, 437, 116 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c.
Art. 116, c.p.c.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
Art. 111, sesto comma, Cost.
minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.
art. 437 c.p
112, 346, 437, 116 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8855/2002
Cass. n. 20157/2012
Cass. n. 2271/2021
Cass. n. 9105/2017
Cass. n. 20921/2019
Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014
(Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n.
Cass. S.U. n. 23940/2017
Cass. S.U. n. 16595/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 96-2023 proposto da: AMOS S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIO TAVELLA; -ricorrente - contro MONTE GAVINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO BOTASSO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 360/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 86/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Differenze retributive R.G.N.96/2023 Cron. Rep. Ud.05/06/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla cooperativa Amos avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, che l'aveva condannata al pagamento della somma di € 37,28 in favore del dipendente Gavino Monte (inquadrato dapprima come barelliere – liv. 2° sanitario - CCNL multiservizi, poi come operatore socio-sanitario - impiegato B2 CCNL AIOP) a titolo di retribuzione ordinaria relativa alle ore poste nella banca ore e non recuperate; 2.la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'appello per avere la società mutato completamente le proprie difese in secondo grado in palese violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c.; 3.per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la società con due motivi; resiste il lavoratore con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, 437, 116 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. per il motivo che la ricorrente avrebbe mutato le proprie difese in appello rispetto al giudizio delle prime di prime cure; 2.il motivo è fondato; 3.osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello stabilito dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c. concerne soltanto le eccezioni in senso proprio relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, e non anche le cosiddette eccezioni improprie o mere difese, dirette soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi istruttori esperiti in primo grado su istanza di parte o d'ufficio dal giudice; la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, mentre non rientra nel divieto di "jus novorum" in grado di appello, di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c., avente ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio, l’esplicazione di eccezioni improprie e di mere difese, ossia di deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa ovvero alle deduzioni che corroborano sul piano difensivo eccezioni già ritualmente formulate (v.

Cass. n. 8855/2002, n. 20157/2012, n. 2271/2021); 4.nel caso in esame, come peraltro si legge nell’impugnata sentenza (pag. 4, ultimo periodo), ciò che sarebbe mutato sono le difese svolte in appelloin una situazione di contrasto difensivo delle domande avversarie; peraltro dalla lettura degli atti, debitamente trascritti dalla ricorrente, emerge che, più che di mutamento delle difese, Amos ha dedotto errori di calcolo del primo giudice, nell’ambito di una più vasta contestazionegià prospettata in prime cure (v. pure memoria difensiva depositata in primo grado) avente ad oggetto l’obbligo della datrice di lavoro di pagare le 3,48 ore , anzich é di utilizzarlein compensazione rispetto alle ore teoriche da svolgere nel mese di riferimento; 5.con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n.4., c.p.c. e 111 Cost per vizio di motivazione; 6.il motivo è infondato; 7.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf.

Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur incisa per effetto delle critiche di cui al motivo precedente, è aderente ai parametri di validità fissati dai parametri sopra indicati; 8.conclusivamente, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioal giudice indicato in dispositivo per il riesame nel merito della fattispecie, nonché per la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa co