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Ordinanza — n. 21879/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling factual disputes on availability obligations belong to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21879/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the railway company to pay the losing party's legal costs. The lower court had awarded compensation to ship captains based on their duty to remain available for emergencies, a fact-finding decision contested by the company. The Supreme Court ruled that such factual assessments regarding witness testimony and specific operational responsibilities fall exclusively within the domain of the trial judges, not the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 74 CCNL Ferroviarie; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review factual findings or the evaluation of witness testimony by the court of first instance, as these constitute the exclusive domain of the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual findings review witness testimony evaluation availability obligation judicial discretion merits lesione diritto alle prestazioni assicurative polizza di carico marittima

Disposizioni normative citate

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Art. 74 CCNL Attività Ferroviarie 2002
col motivo di ricorso si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 74 del CCNL di settore del 2002; art.
Art. 43 CCNL Attività Ferroviarie 1990
Art. 360 n. 3 c.p.c.
3 dell’art.360 c.p.c.; tuttavia, è noto che l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma - quindi al vizio di cui all’art. 360 n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Giuseppe Zanghì che si è dichiarato antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 35922 del 2023
Cass. n. 35922 del 2023; Cass.
Cass. n. 3340 del 2019
35922 del 2023; Cass. n. 3340 del 2019; Cass.
Cass. n. 640 del 2019
3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass.n.
Cass. n. 10320 del 2018
Cass. n. 24155 del 2017
10320 del 2018; Cass. n. 24155 del 2017; Cass.
Cass. n. 195 del 2016
24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016);
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28367-2020 proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ALESSI ROSARIO, DE IORGI EMANUELE, FEDERICO CARMELO; MAFODDA GRAZIA in qualità di erede di MAFODDA SEBASTIANO, MENTO FILIPPO, PINO SEBASTIANO, RAFFA NAZARENO, SINDONI ANTONINO, STEFIO GIUSEPPE, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Oggetto R.G.N. 2 8367 /2020 Cron.

Rep. Ud.04/06/2024 CC CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ZANGHI' GIUSEPPE; -controricorrenti - nonché contro ARENA STEFANO; - intimato - avverso la sentenza n. 53/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 10/03/2020 R.G.N. 325/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto le domande dei lavoratori in epigrafe, quali “comandanti smontanti turno su nave armata”, riconoscendo loro il diritto “ad un compenso ragguagliato all’indennità di reperibilità secondo l’importo fissato dall’art. 74 del CCNL Attività Ferroviarie”, liquidando gli importi nei limiti della prescrizione quinquennale;

2. la Corte territoriale, in sintesi, ha condiviso l’assunto del primo giudice secondo cui il personale smontante a fine turno doveva considerarsi “in disponibilità” in quanto “restava pur sempre responsabile della nave armata fino al subentro del nuovo equipaggio”; in particolare ha disatteso il gravame della società circa l’interpretazione della prova testimoniale espletata in prime cure; secondo la Corte, “appare evidente dal tenore di essa che ferma la responsabilità dei comandanti smontanti nei confronti della Capitaneria di Porto, essi vengono comunque considerati reperibili nell’ipotesi in cui sia necessario un intervento sulle navi armate durante la notte”, tanto che “la chiamata di altri comandanti era eseguita solo nel caso in cui quello smontante non venisse rintracciato”; 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente società con un unico motivo, cui hanno resistito gli intimati con controricorso, ad eccezione di Arena Stefano he non ha svolto attività difensiva; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

CONSIDERATO CHE 1. col motivo di ricorso si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 74 del CCNL di settore del 2002; art. 43 del CCNL di settore del 1990”; si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere che nella specie vi fosse un obbligo di reperibilità “sul presupposto che in caso di necessità il comandante smontante fosse il primo del quale si tentasse il contatto”; si eccepisce che “gli odierni intimati venivano sì contattati per primi ma in caso di omessa reperibilità venivano chiamati altricomandanti”; 2.la doglianza è inammissibile; la censura solo formalmente denuncia una violazione o falsa applicazione di norma della contrattazione collettiva nazionale perché, nella sostanza, contesta la ricostruzione del fatto, atteso che accertare se i comandanti avessero o meno, nella fattispecie concreta, un obbligo di risultare reperibili per fare fronte alle emergenze notturne della nave armata fino al subentro del nuovo equipaggio è questione demandata al giudice del merito, e non involge errores in iudicando che presuppongono una ricostruzione della vicenda storica incontestata; mentre è proprio la valutazione delle testimonianze ad opera dei giudici del merito che la società ricorrente contrasta, prima con l’appello e, poi, anche con il ricorso per cassazione, nonostante l’evocazione del vizio riconducibile al n. 3 dell’art.360 c.p.c.; tuttavia, è noto che l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma - quindi al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. (anche sub specie di violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro)- e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v.

Cass. n. 35922 del 2023; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass.n. 10320 del 2018; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016);

3. conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. Giuseppe Zanghì che si è dichiarato antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma de