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Ordinanza — n. 21847/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness in special labor dispute procedure under Law 92/2012. The appeal was filed outside the mandatory sixty-day limit. The court ruled the appeal inadmissible due to procedural delay. The court held that the appeal was filed outside the mandatory sixty-day limit. The court ruled the appeal inadmissible due to procedural delay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21847/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for tardiness. The appellant filed the appeal sixty days after the appellate court's judgment, missing the strict deadline required by Law 92/2012 for special labor procedures. The court emphasized that the special summary procedure mandated a specific, shorter timeline for appeals compared to ordinary litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 62, l. n. 92 del 2012; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002: Appeals against judgments in special labor procedures must be filed within sixty days; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special labor procedure tardiness of appeal Law 92/2012 summary procedure inadmissible appeal contributo unificato procedural deadline annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 62, l. n. 92 del 2012
la Corte territoriale ha innanzitutto premesso che l’impugnativa di licenziamento proposta dal lavoratore rientrava sicuramente nell’ambito di applicabilità del rito ex art. 1, commi 47 e 48, l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29338-2021 proposto da: MICOLUCCI GIAN PAOLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO PICCININI; -ricorrente - contro APOLLO SERVICE S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 447/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 08/07/2021 R.G.N. 167/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Licenziamento R.G.N. 29 338 /202 1 Cron. Rep. Ud.04/06/2024 CC RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza pubblicata in data 8 luglio 2021, nell’ambito di un “reclamo avverso l’ordinanza n. 422/2021 emessa dal Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro,” ha dichiarato “inammissibile l’impugnazione” proposta da Gianpaolo Micolucci nei confronti della Apollo Service S.r.l.;

2. la Corte territoriale ha innanzitutto premesso che l’impugnativa di licenziamento proposta dal lavoratore rientrava sicuramente nell’ambito di applicabilità del rito ex art. 1, commi 47 e 48, l. n. 92 del 2012, per cui risultava corretta la scelta del rito speciale “con conseguente definizione della fase sommaria con una ordinanza immediatamente esecutiva, ex art. 1, comma 49, l. n. 92 del 2012”; ha quindi considerato inammissibile il reclamo proposto dal Micolucci, “atteso che avverso l’ordinanza immediatamente esecutiva di cui all’art. 1, comma 49, l. n. 92/2012, non poteva essere proposto il reclamo alla Corte di Appello ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, ma doveva invece essere proposta l’opposizione davanti al Tribunale ex art. 1, comma 51, della medesima legge”; 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente in data 2 novembre 2021; non ha svolto attività difensiva l’intimata società; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE1.il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività; la sentenza impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento ex legen. 92 del 2012, come tale esplicitamente qualificato dalla Corte territoriale in considerazione sia dell’atto introduttivo del giudizio, sia dell’ordinanza resa all’esito della fase sommaria; pertanto, ilricorso per cassazione avverso la sentenza che ha definito il procedimento di reclamo, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della l. n.92 del 2012, avrebbe dovuto essere proposto neltermine breve di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria; nella specie è la stessa parte ricorrente a dichiarare che la sentenza impugnata “è stata pubblicata il giorno 8.7.2021 e comunicata lo stesso giorno”, sicché il ricorso per cassazione risulta proposto oramai decorso detto termine in data 2.11.2021;

2. non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso a