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Ordinanza — n. 21845/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rejects worker's claim against successor company for debts accrued after business transfer. Solidary liability ends upon transfer for future debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21845/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the worker's appeal against the appellate court's decision rejecting the employer's opposition to a default judgment. The worker argued that the successor company remained solidarily liable for all debts, including those accrued after the business transfer. The court held that under Article 2112 of the Civil Code, the successor is only liable for debts existing at the time of transfer, not those accruing subsequently.

Regesto Legislator

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Art. 2112 c.c.; The successor company is solidarily liable only for debts existing at the time of business transfer, excluding those accruing subsequently.

Parole chiave

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solidary liability business transfer successor company accrued debts Civil Code Art. 2112 prestazione all'indipendente responsabilità fiscale solidale dei coniugi reddito da attività lucrativa dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 c.c.
In virtù del disposto dell’art. 2112 c.c., applicabile al caso in esame trattandosi di ipotesi, quale l’affitto di azienda, espressamente prevista dalla norma, il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.
(art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per aver, la corte di merito, escluso la responsabilità solidale della società Naturalis srl per tutti i crediti vantati dal lavoratore Noschese (emolumento aggiuntivo all’indennità di mobilità pattuito con accordo individuale del 14- 28.5.2009).
art. 2112 c.c
In virtù del disposto dell’art. 2112 c.c., applicabile al caso in esame trattandosi di ipotesi, quale l’affitto di azienda, espressamente prevista dalla norma, il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
art. 93 c.p
Sebastiano Sallemi, giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.14401/2023
Con tale ultimo passaggio l’originario accordo individuale ha cessato di avere effetti obbligatori e di responsabilità solidale nei confronti della società affittuaria per crediti del lavoratore successivi al momento della retrocessione (così anche Cass.n.14401/2023).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15717-2020 proposto da: NOSCHESE MICHELE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CAPECE; -ricorrente - contro NATURALIS S.R.L., (già MOLINI E PASTIFICI DI SALERNO S.R.L. -M.P.S. S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentata e difesa dall'avvocato SEBASTIANO SALLEMI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 706/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/11/2019 R.G.N. 306/2018;

Oggetto R.G.N. 15717/2020 Cron. Rep. Ud.04/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Salerno aveva accolto l’appello proposto da Naturalis srl (già Molini e Pastifici di Salerno srl) avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Naturalis srl avverso l’ingiunzione emessa in favore di Noschese Michele per la somma di E. 1.315,37. Premetteva il giudice d’appello che nel maggio 2009 Noschese Michele e il datore di lavoro dell’epoca, Antonio Amato spa, avevano stipulato un accordo individuale economico; in data 21.1.2011 la Antonio Amato aveva stipulato un contratto di affitto azienda con la RO.MA Immobiliare srl , poi divenuta Molini e Pastifici di Salerno srl ora Naturalis srl; a seguito del fallimento della società Antonio Amato tale contratto di affitto si era risolto con retrocessione dell’azienda alla curatela di fallimento in data 17.11.2011.

In ragione di tali circostanze la corte riteneva che le somme richieste dal Noschese, relative alle competenze del mese di dicembre 2014, fossero estranee alla responsabilità solidale della società Naturalis, trattandosi di somme successive alla retrocessione dell’azienda nelle mani della curatela fallimentare Avverso detta decisione il Noschese ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso Naturalis srl che pure ha depositato memoria successiva RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per aver, la corte di merito, escluso la responsabilità solidale della società Naturalis srl per tutti i crediti vantati dal lavoratore Noschese (emolumento aggiuntivo all’indennità di mobilità pattuito con accordo individuale del 14- 28.5.2009).

Il ricorrente ha sostenuto che nel caso di specie, in forza del contratto di affitto stipulato tra la Antonio Amato spa e la società Molini, tuttele obbligazioni della prima dovevano intendersi trasferite all’azienda conduttrice ivi compreso l’accordo individuale originariamente assunto con il lavoratore circa l’integrazione retributiva pattuita ed ivi compresi tutti i crediti non ancora scaduti. 2)- Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo quale la cessazione del rapporto di lavoro con la Molini in data 5.9.2011, antecedentemente alla retrocessione.

Ciò, a giudizio del ricorrente, rendeva unico obbligato per l’integrazione in questione solo la società Molini. I due motivi possono essere trattati congiuntamente. Occorre preliminarmente ripercorrere i tratti significativi della vicenda in esame. Nel maggio 2009 il ricorrente e il datore di lavoro, Antonio Amato spa, stipulavano un accordo con cui quest’ultimo si impegnava a integrare il trattamento da attribuire al lavoratore in caso di cassa integrazione o mobilità; in data 21.1.2011 la Antonio Amato stipulava un contratto di affitto azienda con la RO.MA Immobiliare srl , poi divenuta Molini e Pastifici di Salerno srl ora Naturalis srl; a seguito del fallimento della società Antonio Amato tale contratto di affitto si risolvevacon retrocessione dell’azienda alla curatela di fallimento in data 17.11.2011.

In virtù del disposto dell’art. 2112 c.c., applicabile al caso in esame trattandosi di ipotesi, quale l’affitto di azienda, espressamente prevista dalla norma, il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Dal tenore della disposizione si deve escludere, pertanto, la responsabilità del cedente per crediti del lavoratore maturati successivamente alla cessione. Nel caso in esame è rivendicato dal lavoratore il pagamento delle integrazioni salariali, di cui all’Accordo individuale richiamato, maturate successivamente alla retrocessione; per queste ultime invero, non puo’ coinfigurarsi la responsabilità solidale della Naturalis ( già società Molini) poiché , pur in origine trasferitasi l’obbligazione sorta con l’accordo individuale a seguito del contratto di affitto azienda, la stessa non è piu’ opponibile alla società retrocedente ( Naturalis) per i crediti sorti e maturati successivamente alla retrocessione.

Con tale ultimo passaggio l’originario accordo individuale ha cessato di avere effetti obbligatori e di responsabilità solidale nei confronti della società affittuaria per crediti del lavoratore successivi al momento della retrocessione (così anche Cass.n.14401/2023). In tale quadro a nulla rileva la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro in data anteriore alla retrocessione poiché ciò che assume rilievo, come detto, è il momento di maturazione del credito del lavoratore che fa emergere l’operatività dell’accordo individuale anche individuando, in quel momento, i soggetti obbligati, tale non potendo più essere la società che con la retrocessione dell’azienda si è resa estranea agli effetti di quell’originario rapporto obbligatorio.

I motivi ed il ricorso devono, pertanto, essere rigettati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si distraggono in favore dell’avv. Sebastiano Sallemi, giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto