Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision on the court's proposal for case settlement within the statutory forty-day period. INPS, the appellant, had filed a decree against Izevbogie Loveth following a second-instance judgment from the Court of Appeal of Venice. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18203/2021 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) -ricorrente- contro IZEVBIGIE LOVETH, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NERI LIVIO (NRELVI73P16F205H), GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.165/2021 depositata il 04/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno regolate come in dispositivo( i precedenti sono tutti successivi al ricorso).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;