Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision on the settlement proposal within forty days. The case involved INPS challenging a lower court judgment against Bonaccini, with the Constitutional Court's decision already rendered during the proceedings. The court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and order cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the respondent fails to request a decision on a settlement proposal within the statutory period of forty days.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31832/2021 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -ricorrente- contro BONACCINI SILVIA, elettivamente domiciliato in TERNI VIA NAZARIO SAURO, N. 3, presso lo studio dell’avvocato SCIARRA ILARIA (SCRLRI75L60F844P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.155/2021 depositata il 16/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo(la sentenza della Corte Cost. nr. 104 del 2022, decisiva ai fini dell’esito della lite, è intervenuta nelle more del giudizio)
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; C