Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by INPS against Lorenzo Picchiotti following a second-instance judgment from Florence, but no further action was taken by the applicant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the case closed without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the applicant does not request a decision on the cassation appeal within forty days of notification, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23749/2021 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) -ricorrente- contro PICCHIOTTI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA (SNNSFN66D46F839C) rappresentato e difeso dall'avvocato MESTICHELLI CHIARA (MSTCHR70D69H282G) -controricorrente- nonchè contro PICCHIOTTI LORENZO-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.224/2021 depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno regolate come in dispositivo(la pronuncia della corte costituzionale, decisiva ai fini di causa, è intervenuta nelle more del giudizio);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedim