Italian court dismisses appeal against dismissal for taking photos of company materials on third-party aircraft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the employee's appeal against her dismissal for taking photographs of company materials on a third-party aircraft. The appellate court had found these actions, alongside an argument with a superior, violated the collective bargaining agreement and breached the fiduciary duty. The Supreme Court ruled that the lower court's factual assessment and legal interpretation were not subject to review in this stage of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 co.5 l.n. 300/70; Art. 21 CCNL: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or interpret contractual norms; it can only verify the legality of the lower court's judgment based on established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29588-2021 proposto da: ALEXANDROU CHARIKLIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI NAPPI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GATE GOURMET ITALIA S.P.A., (già LSG SKY CHEFS S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LOMBARDIA 31, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAROTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO ANTONIO FELICE POLLAROLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3453/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2021 R.G.N. 1250/2021;
Oggetto R.G.N. 29588 /202 1 Cron. Rep. Ud.04/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma in sede di reclamo ai sensi della legge n. 92/2012 avverso la sentenza del tribunale locale, accertativa della illegittimità del licenziamento intimato a Alexandrou Chariklia, aveva accolto il ricorso incidentale proposto da Gate Gourmet Italia spa e dichiarato legittimo il predetto licenziamento. La stessa corte aveva conseguentemente rigettato il ricorso principale della lavoratrice diretto ad accertare la natura ritorsiva del licenziamento e la mancata ammissione dei mezzi di prova su tale circostanza anche rigettando la richiesta di condanna della società alla reintegrazione della dipendente nel suo posto di lavoro e all’indennità sostitutiva.
La corte territoriale accertava che la contestazione mossa aveva riguardato non soltanto la reazione della lavoratrice al suo superiore gerarchico relativamente ad una questione di mancato tempestivo carico di materiale sull’aeromobile, ma anche l’aver scattato (da parte della lavoratrice) una fotografia del trolley 119 a bordo del volo AZ 608, oltre che aver effettuato fotocopie di documenti e foto e video del materiale aziendale per di più a bordo di aerei di proprietà di terzi, in violazione dell’art. 21 lett. f, del CCNL. La corte d’appello aveva ritenuto dette condotte lesive del vincolo fiduciario ed adeguata la sanzione espulsiva.
Conseguentemente aveva accolto il ricorso incidentale della società e rigettato tutte le domande della lavoratrice. Avverso detta decisione Alexandrou Chariklia proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la società. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 co.5 l.n. 300/70, come modificato dalla legge n. 92/2012. La ricorrente lamenta la errata lettura svolta dalla corte territoriale delle risultanze istruttorie, non utili, a suo dire, a confermare gli inadempimenti addebitati.
Il motivo richiama poi la differente valutazione svolta dal giudice di prime cure, sottolineandone la condivisibilità ed anche evidenziando come la corte di merito abbia erroneamente valutato proporzionata la sanzione espulsiva rispetto agli addebiti mossi. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.nn. 8758/2017-18721/2018).
Nel caso in esame la corte territoriale, esaminando il materiale probatorio, ha ritenuto provati i comportamenti addebitati alla lavoratrice, non soltanto relativi alla reazione dalla stessa opposta alle parole del suo diretto superiore gerarchico, ma anche alle fotografie di materiale aziendale contenuto a bordo di aerei appartenenti a terzi ( pg 5-6 sentenza). La corte ha poi valutato tali condotte idonee a ledere definitivamente il vincolo fiduciario sia perché intenzionali sia perchériferite a lavoratrice addetta a mansioni di delicato profilo e, comunque, commesse all’interno dell’aria aeroportuale su aeromobili della committenza.
Si tratta, all’evidenza, di una valutazione argomentata e basata su fatti accertati espressa in sede di merito, dunque non rivalutabile in questa sede di legittimità, rispetto alla quale nessun rilievo assume il differente giudizio manifestato dal giudice del primo grado. 2)- Con la seconda censura è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 CCNL in relazione all’art. 30 co.3 della legge n. 183/20110. Parte ricorrente contesta la riferibilità delle condotte addebitate al contenuto dell’art. 21, par.7.2 lett.F), del CCNL.
La disposizione prevede il licenziamento senza preavviso per l’ipotesi di “riproduzione o asportazione di macchine o di utensili o di altri oggetti o di documenti della Azienda o comunque asportazione di materiale dell’azienda”. La corte d’appello (pg 6 sentenza) ha ritenuto provata l’effettuazione, da parte dell’odierna ricorrente, di foto e fotocopie di materiale aziendale e correttamente ha sussunto tale condotta nell’ipotesi prevista nella norma del ccnl indicata e sanzionata con il licenziamento senza preavviso; ha poi valutato la su descritta condotta congiuntamente all’altro addebito, costituito dalla reazione ingiuriosa nei confronti del superiore gerarchico, ed ha ritenuto proporzionata la sanzione.
Si tratta, anche in tal caso, di una valutazione complessiva dei fatti accertati correttamente interpretati dal giudice del merito alla luce di una norma contrattuale, rispetto alla quale parte ricorrente contrappone una differente valutazione ed interpretazione del disposto normativo, inammissibile in questa sede. Per quanto detto, il ricorso si appalesa complessivamente inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello