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Decreto — n. 21800/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21800/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, representing Cusmai Anna, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, INPS, argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction legally amounts to a renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal for case definition constitutes a legal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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appeal extinction statutory time limit failure to request decision Cassation procedure waiver by silence compensazione della rendita d'invalidità spese legate all'invalidità prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero ex art.
Art. 152 dis.att.cod.proc.civ.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 dis.att.cod.proc.civ.;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero ex art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2141/2021 R.G. proposto da : CUSMAI ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA ROBERTO (LLGRRT51A08A029C) rappresentato e difeso dall'avvocato NAVACH MASSIMO (NVCMSM63C16A662R) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R), MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.2559/2019 depositata il 10/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 dis.att.cod.proc.civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così