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Decreto — n. 21771/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21771/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21771/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO Sul ricorso 3634-2024, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro DIOMEDE LORENZO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato ANTONIO PANCALLO controricorrente Avverso la sentenza n. 1323 del 2023 della Corte d’appello di Bari, depositata il primo agosto 2023 (RG 697/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21771/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 1323 del 2023 della Corte d’appello di Bari, depositata il primo agosto 2023 (RG 697/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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riesame della rendita AI mantenimento della previdenza prestazioni d'invalidità dell'assicurato preavviso in materia di assicurazioni sociali decisioni in materia di pensione di anzianità rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO Sul ricorso 3634-2024, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro DIOMEDE LORENZO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato ANTONIO PANCALLO controricorrente Avverso la sentenza n. 1323 del 2023 della Corte d’appello di Bari, depositata il primo agosto 2023 (RG 697/2020), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese , che -2 - possono essere integralmente compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ecompensa le spese del presente giudizio. Rom