Decreto — n. 21768/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO Sul ricorso 1900-2024, proposto da FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato MARIA SALAFIA, presso lo studio della quale, in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, è elettivamente domiciliata ricorrente contro AGENTI ASSOCIATI S.R.L., rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato LUCA GROSSI controricorrente Avverso la sentenza n. 4413 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 28 novembre 2023 (RG 1455/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21768/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
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uente DECRETO Sul ricorso 1900-2024, proposto da FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato MARIA SALAFIA, presso lo studio della quale, in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, è elettivamente domiciliata ricorrente contro AGENTI ASSOCIATI S.R.L., rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato LUCA GROSSI controricorrente Avverso la sentenza n. 4413 del 2023 della Corte d’appello di Roma, depositata il 28 novembre 2023 (RG 1455/2021), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, liquidate a favore della parte controricorrente, nella misura indicata in -2 - dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.