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Decreto — n. 21764/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21764/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21764/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO Sul ricorso 679-2024, proposto da PERCHINUNNO MASSIMO, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NICOLA FAMIGLIETTI, domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto controricorrente Avverso la sentenza n. 1220 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 20 giugno 2023, nella causa iscritta al n. 663/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21764/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Parole chiave

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mantenimento della previdenza riesame della rendita AI diritti di previdenza professionale rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione preavviso in materia di assicurazioni sociali prestazione d'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO Sul ricorso 679-2024, proposto da PERCHINUNNO MASSIMO, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NICOLA FAMIGLIETTI, domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto controricorrente Avverso la sentenza n. 1220 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 20 giugno 2023, nella causa iscritta al n. 663/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate, secondo il generale principio della soccombenza, già applicato dalla Corte d’appello di Bari, a favore della parte controricorrente nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.