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Decreto — n. 21717/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21717/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21717/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO Sul ricorso 682-2024, proposto da GALLO LUCIANA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NICOLA FAMIGLIETTI, domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto controricorrente Avverso la sentenza n. 1224 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 5 luglio 2023, nella causa iscritta al n. 660/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 152 disp. att. cod. proc. civ; Decreto — n. 21717/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 1224 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 5 luglio 2023, nella causa iscritta al n. 660/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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istituto di previdenza assicurazione generale di vecchiaia procedura di azione in materia di assicurazioni sociali riesame della rendita AI diritti di previdenza professionale prestazioni dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
civ.), che dichiara irripetibili alla stregua della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO Sul ricorso 682-2024, proposto da GALLO LUCIANA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NICOLA FAMIGLIETTI, domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto controricorrente Avverso la sentenza n. 1224 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 5 luglio 2023, nella causa iscritta al n. 660/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che dichiara irripetibili alla stregua della dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e già vagliata nella sua ritualità dalla Corte d’appello di Bari (pagina 15 della sentenza impugnata);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio edichiara irripetibili le spese. Roma