Decreto — n. 21707/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO Sul ricorso 678-2024, proposto da MASTRICCI MARIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NICOLA FAMIGLIETTI, domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto controricorrente Avverso la sentenza n. 1222 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 20 giugno 2023, nella causa iscritta al n. 650/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ, art. 152 disp. att. cod. proc. civ; Decreto — n. 21707/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 1222 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 20 giugno 2023, nella causa iscritta al n. 650/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
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uente DECRETO Sul ricorso 678-2024, proposto da MASTRICCI MARIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NICOLA FAMIGLIETTI, domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto controricorrente Avverso la sentenza n. 1222 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 20 giugno 2023, nella causa iscritta al n. 650/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.),che vanno dichiarate irripetibili in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già vagliata nella sua ritualità dalla Corte d’appello di Bari;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio edichiara irripetibili le spese. Roma