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Decreto — n. 21698/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering appellant to pay litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 21698/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for settlement. The appellant, Santoro Felice, had previously challenged a second-instance judgment against the National Social Security Institute but effectively withdrew the claim by silence. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated and ordered the appellant to reimburse the opposing party's legal fees and expenses.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term following a proposal for settlement results in the automatic extinction of the proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings settlement proposal litigation costs Civil Procedure Code default judgment appellant liability sospensione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
661/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO Sul ricorso 599-2024, proposto da SANTORO FELICE, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NICOLA FAMIGLIETTI, domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocaturacentrale dell’Istituto controricorrente Avverso la sentenza n. 1221 del 2023, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 20 giugno 2023, nella causa iscritta al n. 661/2022 R.G., RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. R