Italian court dismisses appeal against dismissal, ruling written power of attorney required for legal challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Forno Sergio S.R.L. against a lower court ruling that invalidated a termination for just cause. The employer argued the employee's lawyer lacked a written power of attorney to challenge the dismissal, violating civil code requirements. The court held that such an objection is a formal negotiable act requiring a written mandate from the employee, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 l. n. 604/1966; Art. 1392 c.c.: The challenge to a dismissal under Art. 6 of Law No. 604/1966 is a formal negotiable act that can only be performed by the employee or a representative with a specific written power of attorney, rendering testimonial evidence inadmissible to prove its existence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29102-2021 proposto da: FORNO SERGIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato CRESCENZO MORETTA; -ricorrente - contro ZINGARETTI VALENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SS. PIETRO e PAOLO n.50, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO TOMASSINI, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO CONTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1192/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 1455/2015;
Oggetto R.G.N. 2 9102 /2021 Cron. Rep. Ud.04/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 22 gennaio 2010 a Valentino Zingaretti da Panificio Ferruzzi Franca s.n.c. di Bocchini Sergio (poi divenuta Ferruzzi Investimenti di Bocchini Sergio s.n.c., in seguito incorporata da Forno Sergio s.r.l.); ha in conseguenza condannato la società datrice di lavoro al pagamento in favore dello Zingaretti della indennità di cui all’art.18, comma 5 l. n. 300/1970, dell’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino all’esercizio dell’opzione ex art. 18 comma 5 cit., oltre accessori, e al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione allo stesso periodo; ha dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato al livello B3 del c.c.n.l.
Panificatori ed Artigiani dal 15.11.2007 al 31.8.2009 ed all’inquadramento nel livello B2 per il periodo successivo fino al licenziamento; ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento della somma come in dispositivo quantificata, a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, oltre accessori;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Forno Sergio s.r.l., sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria Considerato che 1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 , c.p.c., violazione dell’ art. 6 l. n. 604/1966 e degli artt. 1392 e 2388 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valida ed efficace la impugnativa di licenziamento in via stragiudiziale effettuata con lettera del 27 gennaio 2010, sottoscritta dal solo legale del lavoratore , avv.
Pirolozzi, in assenza di procura scritta dell’interessato, come, viceversa, prescritto dall’art. 1392 c.c.; evidenzia che a fronte della eccezione di essa società, di decadenza del lavoratore dall’impugnativa di licenziamento, l’originario ricorrente nulla aveva dedotto e documentato in punto di esistenza di procura scritta anteriore alla missiva inviata dal legale; osserva che l’unica procura rilasciata era quella relativa al ricorso giudiziale la quale in quanto intervenuta l’8 ottobre 2010, quando ormai era decorso il termine di sessanta giorni dall’intimazione del licenziamento, stabilito a pena di decadenza per la relativa impugnativa, non poteva operare come ratifica del precedente atto; evidenzia, inoltre, l’inidoneità della impugnazione stragiudiziale del licenziamento di cui alla lettera del 27 gennaio 2010 in quanto priva della “contemplatio domini”, come prescritto dall’art. 1388 c.c.;
2. il motivo è fondato; 2.1. la Corte di appello, nel respingere la eccezione di decadenza del lavoratore dall’impugnativa di licenziamento, premesso che la impugnativa era stata proposta con missiva del solo legale che poi aveva rappresentato lo Zingaretti in giudizio, ha ritenuto non revocabile in dubbio, anche in ragione di pregressi rapporti del legale con la società, sempre in relazione allo Zingaretti, che la società datrice avesse piena ed effettiva contezza che il difensore sopraindicato agisse su mandato dello Zingaretti; 2.2. la decisione è errata in diritto in quanto non conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale :
In tema dilicenziamento individuale, l'impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore (oltre che dall'associazione sindacale, cui quest'ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza "ex lege"), da un suo rappresentante munito di specificaprocura scritta o da un terzo, anc orché avvocato oprocuratore legale, sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore medesimo, sempre che la ratifica rivesta la formascritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare; ne consegue l'inammissibilità della prova testimoniale in ordine all'esistenza dell'atto, ai sensi dell'art. 2725, comma 2, c.c., se non nel caso in cui il documento sia andato perduto senza colpa ( v.
Cass. n. 23603/2018, v. anche Cass. n. 9650/2021). 2.3. pertanto, ricordato che non sono in contestazione gli aspetti fattuali della vicenda, alla luce del principio sopra richiamato, si impone la cassazione con rinvio della decisione per il riesame complessivo della fattispecie alla luce del principio sopra richiamato;
3. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese di lite del giudiz