Court allows pension fund's appeal, ruling capitalization extinguishes future equalization rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed Intesa San Paolo's cassation appeal against a lower court judgment ordering pension equalization payments. The pensioners had previously opted for a lump-sum capitalization of their benefits before the period in dispute, arguing this should not bar future equalization claims. The court ruled that such capitalization legally extinguishes the right to automatic equalization, thereby validating the pension fund's position and ordering the lower sentence to be quashed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1197 c.c.; Art. 1362 c.c.; Art. 1230 c.c.; In complementary pension schemes, the receipt of a lump-sum capitalization payment extinguishes the right to future automatic equalization of the periodic pension benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35927-2019proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A. quale incorporante SANPAOLO INI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO (già FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrenti - contro MORELLI ANNA MARIA, GALBIATI PAOLO ANGELO, nella qualità di erede di MARIANI JOLE CARLA, SISTO ROSA, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Ferraro ed elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195 presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA; -controricorrenti – nonchè contro;
Oggetto Prestazioni previdenza complementare R.G.N.35927/2019 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC PROCINO GIOVANNI, TADDEO ADRIANA; - intimat i - avverso la sentenza n. 2762/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/05/2019 R.G.N. 619/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO . RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 20.5.2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato, per quanto qui rileva, Intesa San Paolo s.p.a. a pagare a Iole Mariani, Anna Maria Morelli, Giovanni Procino, Rosa Sisto, Adriana Taddeo e altri consorti le differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovute a titolo di perequazione del trattamento medesimo maturate dal luglio 2008 al giugno 2013; che avverso tale pronuncia Intesa San Paolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Anna Maria Morelli, Rosa Sisto e Paolo Angelo Galbiati, n.q. di erede di Iole Mariani, hanno resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria; che Giovanni Procino e Adriana Taddeo sono rimasti intimati;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto che l’adesione degli odierni controricorrenti alla c.d. capitalizzazione della prestazione a carico del Fondo complementare per gli ex dipendenti del Banco di Napoli dovesse comportare l’infondatezza della pretesa di ottenere la perequazione del trattamento pensionistico relativamente al periodo successivo alla capitalizzazione stessa, essendosi estinta l’obbligazione periodica alla quale la perequazione accedeva;che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1362 c.c. per non avere la Corte territoriale ritenuto che le parti avessero sostituito il trattamento pensionistico a carico del Fondo con un’erogazione in capitale, con conseguente infondatezza di ogni pretesa connessa all’obbligazione originaria; che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono fondati, dovendo darsi continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina l’estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica, con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto alla perequazione automatica (così Cass. nn. 29915 e 30518 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022); che è stato documentato nel giudizio di merito che tutti gli odierni intimati hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico complementare rivenienti dal loro diritto a mantenere la perequazione anche in data successiva all’entrata in vigore della norma d’interpretazione autentica costituita dall’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, siccome sancito con sentenza passata in giudicato (cfr. sul punto le deduzioni di pagg. 6-7 e 10-14 del ricorso per cassazione); che, pertanto, la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum, non si è attenuta al principio secondo cui, fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum di liquidazione dell’intero trattamento pensionistico integrativo; che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa compo