Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-evaluating evidence and generic legal violations regarding social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's cassation appeal inadmissible, rejecting its attempt to re-evaluate the appellate court's assessment of evidence. The INPS argued that the lower court erred in applying specific statutes regarding habitual activity thresholds, but the court found the appeal's arguments generic and lacking in concrete procedural references. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the INPS was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 26-31, legge 335/1995; Art. 18, comma 12, d.l. 98/2011; Art. 21, comma 8, legge 247/2012; Art. 44, comma 2, d.l. 269/2003: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it merely re-discusses the factual appreciation of evidence or relies on generic legal criticisms without specific procedural grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NANZA sul ricorso 31279-2019proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro PARADISO CARMINE, rappresentato e difes o , per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato MASSIMO CESARO, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA SAVOIA, 31 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 1 02 9 del 20 19 del la CORTE D’APPELLO DIBARI, depositata il 15 aprile 20 19 (R.G.N. 81 /20 17 ).
R.G.N.31279/2019 Cron. Rep. C.C. 11/04/2024 giurisdizione Iscrizione alla Gestione separata. Presupposti. -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del l’11 aprile2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–L’INPS ricorre per cassazione, con un unico motiv o , contro la sentenza n.1029 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Bari e depositata il 15aprile 2019 . 1.1.– La Corte territoriale ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato non dovuto l’importo di Euro 1.090,53, richiesto dall’Istituto a titolo di contributi alla Gestione separata per l’anno 2009 e di correlate sanzioni. 1.2.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno evidenziato che i redditi percepiti nell’anno 2009, d’importo inferiore a 5.000,00 Euro, rappresentano «un chiaro indice della natura occasionale dell’attività, tanto più che l’INPS, sul quale incombeva l’onere di provare il fondamento della domanda di pagamento, non ha offerto alcun elemento di prova a supporto della natura abituale dell’attività»(pagina 6 della sentenza impugnata). 2.–L’avvocato Carmine Paradiso resiste con controricorso . 3.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con -3 - modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 21, comma 8, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell’art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel negare l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata INPS con riferimento a un avvocato che, pur non iscritto alla Cassa forense, svolge l’attività in modo abituale. In una fattispecie in cui «l’insussistenza del requisito dell’abitualità» non è stata contestata (pagina 8 del ricorso per cassazione), la sentenza impugnata avrebbe valorizzato arbitrariamente il limite di reddito «che è irrilevante, caratterizzando una diversa specie cioè quella del lavoro occasionale» (pagina 7 del ricorso per cassazione). 2.–La censura è inammissibile. 3.– Questa Corte è costante nell’affermare che il professionista iscritto a un albo o a un elenco è obbligato a iscriversi presso la Gestione separata, nell’ipotesi di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale che produca un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della Cassa di riferimento (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2021, n. 4419).
Quanto al requisito dell’abitualità, si deve apprezzare nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista e non invece quale conseguenza ex post, desumibile dall’ammontare del reddito prodotto. Una diversa interpretazione condurrebbe ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, «che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale» (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16925).
La produzione d’un reddito superiore alla soglia annua di 5.000,00 Euro vale a privare d’ogni rilievo la disquisizione sulla natura abituale -4 - oppure occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione. Invero, il superamento di tale soglia determina comunque la sottoposizione dell’attività, quand’anche non sia abituale, all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata (Cass., sez. lav., 7 ottobre 2022, n. 29272, punto 17 dei Motivi della decisione). Il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, sulla scorta delle inferenze desumibili dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività (fra le molte, Cass., sez. lav., 12 settembre 2023, n. 26330).
Nessuno di tali elementi, tuttavia, può di per sé rivestire valenza esclusiva, trattandosi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire dal fatto noto a quello ignoto (Cass., sez. lav., 6 settembre 2023, n. 26018, punto 9 del Considerato, in coerenza con i principi già enunciati dalla richiamata pronuncia n. 4419 del 2021). La percezione di un reddito annuo d’importo inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 può rilevare quale indizio, da ponderare unitamente agli altri dati acquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisito dell’abitualità (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11535, punto 14 delle Ragioni della decisione).
La prova dell’abitualità grava sull’INPS, in quanto rappresenta elemento costitutivo della pretesa dedotta (Cass., sez. lav., 28 settembre 2023, n. 27531, punto 5.4. delle Ragioni della decisione, e 19 settembre 2023, n. 26800, punto 3.4. delle Ragioni della decisione). 4.–Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto piana e coerente applicazione, nella disamina della fattispecie controversa. La Corte territoriale (pagina 6 della pronuncia d’appello) non ha fatto leva in via esclusiva sul mancato superamento della soglia -5 - reddituale di Euro 5.000,00, dato che di per sé non può assurgere a portata dirimente (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16935).
Lungi dall’individuare contra legemuna sorta di franchigia entro il limite di Euro 5.000,00, la Corte d’appello di Bari si è dunque cimentata con l’accertamento in concreto, prescritto dalla fattispecie normativa (in termini analoghi, Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 18 del Considerato), senza appiattirsi su alcun automatismo e senza arrestarsi al mero riscontro del mancato superamento della soglia di legge. La sentenza impugnata ha vagliato l’ammontare del reddito unitamente agli altri dati acquisiti al processo, anche alla luce del fatto che l’INPS, pur onerato della relativa prova, non ha dimostrato in modo persuasivo il requisito dell’abitualità.
La Corte d’appello ha così compiuto un tipico accertamento di merito, che l’INPS avrebbe dovuto censurare in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 6 settembre 2023, n. 26018, punto 12 del Considerato). 5.–Le critiche formulate nel ricorso, per contro, sotto l’egida della violazione di legge, tendono in ultima analisi a ridiscutere l’apprezzamento delle prove compiuto dalla Corte d’appello, in una decisione che conferma quella del Tribunale, e si rivelano, da questo punto di vista, inammissibili (fra le molte, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476).
Le doglianze, per altro verso, si dimostrano irrimediabilmente generiche, in quanto adombrano una non contestazione dell’abitualità, sguarnitadi più solidi riferimenti alla dialettica processuale e comunque irritualmente dedotta sotto il profilo della violazione della disciplina di leggein tema d’iscrizione alla Gestione separata. Anche da questo punto di vista, le critiche non superano il vaglio di ammissibilità. -6 - 6.–Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato nel suo complesso inammissibile. 7.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 8.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove siain concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 700,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma d