Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 21662/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to Supreme Court on jurisdiction between ordinary courts and Court of Accounts for pension disputes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21662/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation remitted the case to the Supreme Court of Cassation for assignment to the United Sections to determine the competent judicial authority. Anna Vitale argued that the Court of Accounts lacked jurisdiction over her pension dispute, while INPS maintained exclusive jurisdiction due to the state-funded nature of the pension. The court found the jurisdictional issue not clearly resolved by existing precedents and thus ordered a remittal to the United Sections for a definitive ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, no. 1 c.p.c.; Art. 52 Law no. 88/1989: When the applicability of existing case law regarding jurisdiction between ordinary courts and the Court of Accounts for pension disputes is not clearly settled, the matter must be referred to the United Sections for determination.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdiction ordinary courts Court of Accounts competence pension reversibility disputes state-funded pensions remittal United Sections diritti a pensione ripristino della rendita di invalidità compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 1 c.p.c.
1314 in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 52 Law no. 88/1989

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. s.u. n. 12722 del 2005
Cass. s.u. n. 17595 del 2015
Cass. s.u. n. 9436 del 2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17281-2019 proposto da: VITALE ANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato AGOSTINO FULVIO LICARI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 384/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 13/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto Indebito previdenziale R.G.N.17281/2019 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC Rilevato che Con sentenza del 30.11.2018 n. 384, la Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto il ricorso dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Enna con la quale era stata accolta la domanda di Anna Vitale , coniuge superstite di Marciante Raffaele deceduto il 31.12.1997, titolare di trattamento di reversibilità insieme ai figli Marciante Ugo e Marciante Clara, la quale aveva chiesto che si accertasse l’illegittimità del recupero disposto dall’INPDAP, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989, delle somme percepite per il figlio divenuto ventiseienne nel 2002 e per la figlia della quale aveva omesso di comunicare l’iscrizione all’università, e la condanna a restituire quanto fino ad allora trattenuto mensilmente sulla pensione o, in subordine, l’accertamento dell’intervenuta prescrizione quinquennale e, in ogni caso, la non debenza di quella parte del credito costituito dalle trattenute Irpef.

La Corte d’appello,accogliendo la censura con la quale l’Istituto aveva reiterato l’eccezione di giurisdizione, ha ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, trattandosi di pensione “in tutto o in parte a carico dello Stato”. Ad avviso del giudice di secondo grado la domanda di accertamento del diritto dei figli della ricorrente, studenti universitari, a percepire una quota in compartecipazione ha riguardo alla determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico di reversibilità e del conseguente diritto dell’Istituto di ripetere le somme asseritamente riscosse indebitamente riscosse dalla Vitale, beneficiaria della pensione di reversibilità con la quota in compartecipazione in favore dei figli fino al compimento del 26° anno di età, in ragione delle omesse comunicazioni da parte della stessa beneficiaria, sul venir meno del presupposto legale dell’età anagrafica.

Anna Vitale ha chiesto la cassazione della sentenza articolando un unico motivoal quale l’Inps ha resistito con controricorso. Considerato che Con il ricorso la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1314 in relazione all’art. 360 primo comma n. 1 c.p.c.per avere erroneamente dichiarato la giurisdizione del giudice contabile per la Regione Sicilia in luogo di quella del giudice ordinario. Ad avviso della ricorrente la genesi dell’indebito va rinvenuta nell’avvenuta corresponsione delle quote di pensione in favore dei figli ultraventiseienni e non più spettanti assimilabile all’accredito post mortemdi ratei di pensione poiché in entrambi i casi non rileverebbe la misura del trattamento pensionistico ma la sola fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Tanto premesso rileva il Collegio che la questione sottoposta all’attenzione del Collegio, attenendo alla sola questione di giurisdizione che non appare prima facie pacificamente risolta in precedenti di questa Corte(Cass. s.u. n.12722 del 2005 e n. 17595 del 2015 mentre nel senso della giurisdizione della Corte dei conti v. Cass. s.u. n. 9436 del 20 23 per la giurisdizione del giudice ordinario), debba essere rimessa alle sezioni unite competenti per l’individuazione dell’autorità giudiziaria fornita di giurisdizione nel caso concreto.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di q