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Ordinanza — n. 21636/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties agreed to end dispute, rendering the appealed judgment void.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21636/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement in October 2023, resolving all outstanding claims. The union had challenged a bank's transfer of a union leader, arguing it violated syndical tenure rules, but the lower court upheld the transfer as legally sound. The court ruled that since the dispute was settled after the appeal was filed, the contested judgment lost its effect and the matter ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: When parties settle a dispute during a cassation proceeding, the Court must declare the subject matter of the dispute ceased, thereby rendering the appealed judgment void.

Parole chiave

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settlement agreement cessation of dispute cassation appeal voided judgment labor union transfer syndical tenure compensation of costs trasferimento disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Le spese di lite si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, ultimo comma, cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 8980 del 2018
Cass. n. 24632 del 2019
Cass. n. 24632 del 2019).3.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17523-2019 proposto da: BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GENTILI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro FISAC - CGIL CIVITAVECCHIA ROMA NORD VITERBO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI N. 27, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO SAVARESE, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1031/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2019 R.G.N. 3496/2017;

Oggetto RINUNCIA R.G.N.17523/2019 Cron. Rep. Ud.19/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Viterbo, ha respinto la domanda di FISAC-CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo proposta nei confronti di Banca di Viterbo Credito cooperativo S.C.p.A. per la declaratoria della natura antisindacale consistita nel trasferimento, in data 2/12/2015, del dirigente r.s.a.

Mauro Fiorucci in quanto disposto prima del decorso del termine annuale dalla scadenza dell’incarico sindacale.

2. La Corte territoriale, ritenuto pacifico che il dipendente Fiorucci (dirigente della r.s.a.) era stato trasferito (senza previo nulla osta del sindacato) alla filiale di Villanova con provvedimento del 2/12/2015 (data coincidente con il trasferimento di altro dipendente, Paggio, a seguito del quale era venuto meno il requisito minimo numerico per la costituzione della r.s.a.), ne ha accertato l’illegittimità per il mancato rispetto del termine annuale dalla cessazione dell’incarico sindacale ed ha ordinato l’assegnazione del medesimo nel posto di lavoro e con le mansioni rivestite prima del trasferimento; ha, peraltro, respinto la domanda di illegittimità del trasferimento del dipendente Paggio (all’epoca privo di incarichi di dirigente della r.s.a.) rilevando, da una parte, che l’illegittimità del trasferimento era già stata accertata dal Tribunale (sia pure per ragioni diverse) e, dall’altra, che detto trasferimento risultava disposto sulla base di effettive esigenze organizzative desumibili dal piano industriale e dalla delibera n. 1654/2015, non ricorrendo, in ogni caso, profili ritorsivi.

La Corte territoriale ha, del pari, respinto la domanda di risarcimento del danno del sindacato attesa l’assoluta genericità delle relative allegazioni in ordine alla perdita di credibilità agli occhi degli iscritti.

3. La banca ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il sindacato ha resistito con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, la Banca ha depositato atto di rinunzia con cui ha esposto l’avvenuta transazione della causa tra le parti con atto del 19 ottobre 2023, con il quale le stesse hanno ritenuto di definire ogni pendenza tra loro e di “non avere più nulla a pretendere l’una nei confronti dell’altra, per qualsiasi titolo, ragione e causa, direttamente e/o indirettamente riconducibili ai giudizi elencati nelle premesse”.

2. Deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti, in quanto la definizione della lite, intervenuta successivamente alla proposizione delricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata" (in termini: Cass. S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019).3. Le spese di lite si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, ultimo comma, cod.proc.civ. come previsto dalle parti nel verbale di transazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara cessata la materia del contendere; nulla sp