Cassation Court dismisses appeal regarding late filing due to valid electronic service at lawyer's PEC address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing was late, having been properly served via electronic mail to the appointed lawyer's PEC address. The plaintiffs argued for a physical domicile, but the court ruled that service at the lawyer's designated electronic address validly starts the short appeal period. Consequently, the procedural defect of tardiness precluded the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 sexies d.l. 179/2012; Art. 325 c.p.c.: Service of judgment at the appointed lawyer's PEC address validly commences the short appeal period, regardless of a separately designated physical domicile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 13057/2019 proposto da: Comune di Sora, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via di Torrenova 220/A, presso l’Avv. Massimo Di Censo, rappresentato e difeso dall’Avv. Margherita Quadrini; -ricorrente- contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna 27, e rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Steri; -controricorrente- nonché Filomena Lancia, Maria Elisa Barone, Anna Ricci e Addolorata Vinci, elettivamente domiciliate in Roma, via Sesto Rufo 23, rappresentate e difese dall’Avv.
Giovanni Ercole Moscarini; -controricorrenti- nonché Bruna Petitti, Giuseppina Belfiore, Emilio Pasquale Alviani, Rocco Ascenzo Conte, Fernanda Ernesta De Vittoris, Silvana Saracino, Giovanna Rizza, Amedeo Lucio Di Piro, Giovanna Evangelista, Annarita Pellegrini, Maurizio Castiglia, Domenica Alonzi, Pierina Tersigni, Giovanna Pompei, Giovannina Rita Lucarelli, Paola Gagliardi, Anna Bellisario, nonché Maria Carolina Lucarelli, Gianni Longo e Angela Longo, quali eredi di Roberto Longo, domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avv.
Rosalia Bono; -controricorrenti- nonché Maria Vittoria Lecce e Vincenzo Giovannone; -intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA, n. 3559/2018, pubblicata il 24 ottobre 2018. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 luglio 2024 dal Consigliere DARIO CAVALLARI; udite le conclusioni del P.M. in persona dell’Avvocato generale Rita Sanlorenzo, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi l’Avv. Margherita Quadrini, per la P.A. ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e l’Avv.
Giovanni Ercole Moscarini, l’Avv. Rosalia Bono e l’Avv. Alessandro Steri per i controricorrenti, che hanno domandato la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSOFilomena Lancia, Maria Elisa Barone, Anna Ricci, Addolorata Vinci, Bruna Petitti, Giuseppina Belfiore, Emilio Pasquale Alviani, Rocco Ascenzo Conte, Fernanda Ernesta De Vittoris, Silvana Saracino, Giovanna Rizza, Amedeo Lucio Di Piro, Giovanna Evangelista,Annarita Pellegrini, Maurizio Castiglia, Domenica Alonzi, Pierina Tersigni, Giovanna Pompei, Giovannina Rita Lucarelli, Paola Gagliardi, Anna Bellisario, Maria Vittoria Lecce, Vincenzo Giovannone, nonché Maria Carolina Lucarelli, Gianni Longo e Angela Longo, quali eredi di Roberto Longo, hanno proposto ricorso presso il Tribunale di Cassino, esponendo che: erano stati assunti dal Comune di Sora con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 31 dicembre 2010 a seguito di apposita procedura di stabilizzazione di LLSSUU; il 25 giugno 2014 il Comune di Sora aveva formalizzato la risoluzione del rapporto lavorativo in esito all’annullamento in autotutela dell’iterassunzionale e dei consequenziali contratti di lavoro, giustificato dalla violazione di norme imperative in tema di contenimento della spesa del personale; per l’esattezza, sarebbero venuti meno dei fondi regionali destinati a sovvenzionare i loro rapporti di lavoro.
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, che fossero dichiarati nulli, illegittimi e inefficaci la delibera n. 18 del 2014 e tutti gli atti conseguenti che avevano condotto alla cessazione dei rapporti di lavoro in essere, con ordine al Comune di Sora di reintegrarli nel posto precedentemente occupato, con le medesime mansioni e qualifica, e condanna a versare l’indennità risarcitoria. Il Comune di Sora, costituendosi, ha chiesto di chiamare in garanzia la Regione Lazio, che si è costituita a sua volta. Nel corso del giudizio è deceduto Roberto Longo e si sono costituiti, quali eredi, Maria Carolina Lucarelli, Gianni Longo e Angela Longo.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 625/2015, ha accolto il ricorso e rigettato la domanda di garanzia.Il Comune di Sora ha proposto appello. Sono rimasti contumaci i soli Giovannina Rita Lucarelli, Paola Gagliardi, Vincenzo Giovannone e Anna Bellisario. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3559/2018, ha rigettato il ricorso. Il Comune di Sora ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi La Regione Lazio si è difesa con controricorso. Filomena Lancia, Maria Elisa Barone, Anna Ricci e Addolorata Vinci si sono difese con controricorso.
Bruna Petitti, Giuseppina Belfiore, Emilio Pasquale Alviani, Rocco Ascenzo Conte, Fernanda Ernesta De Vittoris, Silvana Saracino, Giovanna Rizza, Amedeo Lucio Di Piro, Giovanna Evangelista, Annarita Pellegrini, Maurizio Castiglia, Domenica Alonzi, Pierina Tersigni, Giovanna Pompei, Giovannina Rita Lucarelli, Paola Gagliardi, Anna Bellisario, nonché Maria Carolina Lucarelli, Gianni Longo e Angela Longo, quali eredi di Roberto Longo si sono difesi con controricorso. Maria Vittoria Lecce e Vincenzo Giovannone sono rimasti intimati. La parte ricorrente e i controricorrenti hanno tutti depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione avanzata dai dipendenti controricorrenti. Essi sostengono di avere notificato la sentenza impugnata il 24 ottobre 2018 all’indirizzo PEC indicato nella comparsa di costituzione del Comune di Sora e che, quindi, il ricorso per cassazione sarebbe tardivo, in quanto notificato il 19 aprile 2019. La doglianza è fondata. Non è contestato che la sentenza di appello sia stata notificata al difensore del Comune di Sora presso il suo indirizzo PEC il 24 ottobre 2018 (la relativa prova è presente negli atti depositati nell’apposito DESK).
Il Comune di Sora si è difeso sul punto, nella sua memoria, sostenendo che, comunque, nell’atto di appello sarebbe stato indicato un avvocato domiciliatario, con la conseguenza che la notifica avrebbe dovuto essere obbligatoriamente eseguita presso quest’ultimo. Questa prospettazione è priva di pregio. Infatti, per costante giurisprudenza, la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte, sicché all’eventuale elezione di domicilio, realizzata all’atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e, dunque, nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve ex art. 325 c.p.c. (Cass., Sez. 1, n. 10129 del 16 aprile 2021;
Cass., Sez. 1, n. 20625del 31 agosto 2017). D’altronde, non gioverebbe alla P.A. neanche la circostanza che la notifica sia avvenuta presso la PEC del suo difensore nonostante quest’ultimo non l’avesse espressamente menzionata come luogo ove ricevere le notifiche, atteso che, come chiarito da Cass., Sez. 2, n. 3685 del 12 febbraio 2021, a seguito dell’introduzione dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla legge n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabileal destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all’indirizzo PEC -risultante dal ReGindE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Per l’esattezza, deve ritenersi che, a seguito dell’istituzione del domicilio digitale di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall’art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall’art. 45 bis, comma 2, lett. a), numero1), del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall’art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15 dicembre 2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’art. 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’art. 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato ReGIndE (Cass.
Sez. 1,n. 2460 del 3 febbraio 2021). Il ricorso è, quindi, inammissibile per tardività.
2) Il ricorso è dichiarato inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: “La notificazione della sentenza presso l’indirizzo PEC del difensore nominat o dalla parte, che non sia stato indicato come luogo ove ricevere le notifiche,è idonea a fare decorrere il termine breve per impugnareex art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che, nell’atto di costituzione, siano stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, poiché all’eventuale elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolga attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in tale domicilio”.Le spese di lite sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. , in quanto la giurisprudenza in tema di notificazione presso il domicilio digitale è di recente formazione.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A.ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -compensa le spese di lite; -attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A.ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons