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Decreto — n. 21564/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21564/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Ancona Court of Appeal judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, did not respond to the court's proposal for case definition, while the State argued that the silence constituted a formal waiver. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.

Parole chiave

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appeal withdrawal statutory time limit case definition proposal extinguishment of proceedings legal costs allocation compensazione nel fallimento condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
82/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ANCONA il 22/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
82/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ANCONA il 22/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10579/2023 R.G. proposto da : DE MATTIA ROBERTO, domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’avvocato BARGONI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAGLIALUNGA FRANCESCA -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 82/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ANCONA il 22/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.