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Ordinanza — n. 21539/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses pension fund's cassation appeal due to withdrawal from two plaintiffs and acceptance of withdrawal from the third.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21539/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished after the pension fund withdrew its appeal against two of the three plaintiffs and accepted the withdrawal from the third. The lower court had previously ordered the fund to recalculate complementary pensions for the three individuals. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case and allocate costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal against some plaintiffs while accepting the withdrawal from others, the entire proceeding is extinguished under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings complementary pension Code of Civil Procedure finanziamento della previdenza professionale responsabilità dell'istituto di previdenza calcolo delle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1206-2020proposto da: FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -ricorrente - contro BACCONI LORIS, FAENZI GIULIANO, FORNAI GIOVANNI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI; - controrico r renti - avverso la sentenza n. 492/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/06/2019 R.G.N. 761/2018;

Oggetto Prestazioni previdenza complementare R.G.N.1206/2020 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO . RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 26.6.2019, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Loris Bacconi, Giuliano Faenzi e Giovanni Fornai volta a condannare il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze alla riliquidazione della pensione complementare; che avverso tale pronuncia il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Loris Bacconi, Giuliano Faenzi e Giovanni Fornai hanno resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, il Fondo ricorrente ha depositato distinti atti di rinuncia al ricorso per cassazione rispettivamente nei confronti di Loris Bacconi e Giovanni Fornai e di Giuliano Faenzi, con allegata accettazione della rinuncia; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 23.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art.391 c.p.c.; che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa