Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for case definition within the statutory 40-day period. The primary appellant, Azienda USL 4 di Teramo, along with incidental appellants, did not request a decision despite the lapse of time. Consequently, the court ruled that all appeals were deemed withdrawn and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for case definition within forty days results in the deemed withdrawal of all appeals and the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19018/2020 R.G. proposto da : AZIENDA USL 4 DI TERAMO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE, 10 C/O STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI GIANDOMENICO GIOVANNI -ricorrente- contro SALLADINI GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato PROIA GIAMPIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato DI TEODORO FRANCO -controricorrente/ricorrente incidentale- e REGIONE ABRUZZO -PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti/ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA n. 8/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di L'AQUILA il 09/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali abbianochiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ le impugnative tutte dev ono intendersi rinunciat e e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate dichiarandosi alla fine estinte tutte le contrapposte impugnazioni;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra tutte le parti delle spese del proced