Cassation court dismisses INPS appeal, ruling pension rights automatically accrue during pre-role hospital service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a lower court decision recognizing Silvio Notaro's right to recalculate his pension including service rendered before joining the ASL. The court rejected the INPS's argument that regional laws limited pension benefits to post-role service only. Relying on the principle of automatic accrual of social benefits, the court held that the employee's rights continued uninterrupted during the hospital period. Consequently, the appeal was dismissed, and the INPS was ordered to pay the appellant's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10; Art. 2116 cod. civ.; The principle of automatic accrual of social benefits applies to all mandatory systems and cannot be derogated from unless explicitly provided by law, ensuring continuity of rights during administrative transfers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
AVINIA BUCONI. FATTO 1.La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto in favore di Silvio Notaro, dipendente del Comparto Enti locali e sanità per effetto dell’immissione nei ruoli della ASL Napoli 1, il diritto al ricalcolo del TFS con l’inclusione del servizio prestato dal 1° agosto 1978 al 12 giugno 1985,non in ruolo, quale infermiere in convenzione presso il Primo Policlinico Universitario dell’Università di Napoli Federico II.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS, prospettando un motivo di diritto.
3. Silvio Notaro ha propostocontroricorso, illustrato da memoria.
4. La ASL Napoli I centro è rimasta intimata. DIRITTO 1.Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’INPS ha prospettato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n.
10. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 ed 11 della legge 8 marzo 1968, n.152; degli articoli 1 e 3 della legge 207/85”.
2. Ha dedotto che per gli effetti della legge della Regione Campania n. 10 del 1978, oggetto dell’equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i Policlinici Universitari sarebbe stato il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (legge n. 207 del 1985). I soli ratei di trattamento di fine servizio a cui il Notaro avrebbe avuto diritto sarebbero stati quelli maturati in capo al dipendente a far data dalla sua immissione in ruolo presso l’ASL Napoli 1, e non anche quelli maturati durante il periodo di servizio non in ruoloprestato in base ad una convenzione con il Primo Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (le cui competenze erano state successivamente trasferite all’ASL Napoli 1).
2. Il motivo è infondato, in conformità a precedente di questa Corte (Cass. n. 14626/2024), che deve intendersi qui richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità. L’art. 1 della legge della Regione Campania n. 10 del 1978 ha previsto: “La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Università degli studi di Napoli la convenzione di cui all’articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, per l’espletamento dell’assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari”.
Con detta convenzione doveva essere determinato l'importo complessivo per l'assistenza ospedaliera, ivi compreso l’onere e i modi per l'assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che avesse espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e fosseregolarmente iscritto agli Uffici di collocamento. “Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari”. Si è in proposito evidenziato chei principi affermati da Cass. n. 8111 del 1995 (richiamati dal ricorrente) devono confrontarsi con il quadro normativo successivo.
Va considerato che la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A. Inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza n. 8111 del 1995, secondo cui a favore della interpretazione proposta “depone anche il rilievo che ai sensi dell'art. 117, Cost. le Regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi” non corrisponde all’attuale quadro costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (tutti) e il trattamento di fine servizio o rapporto sono di competenza legislativa stataleesclusiva.
Nella fattispecie in esame, pertanto, trovano applicazione i principi enunciati, da ultimo, da Cass. n. 27427 del 2020, sull’automatismo delle prestazioni previdenziali. Ed infatti, il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116, cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell’automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell’Ente previdenziale alla percezione dei contributi, circostanza che non emerge nella fattispecie in esame.
In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero.
3. Il ricorso va pertanto rigettato.
4. Le spese tra l’INPS ed il Notaro seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre nessuna statuizione sulle spese v a emessa nei confronti della ASL I Napoli Centro, che non ha svolto attività difensiva. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spesenei confronti di Silvio Notaro, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli Avvocati Ettore Leperino e Alfonso Leperino;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, ne